Con la Circolare N. 12/D del 29 aprile 2010, l’Agenzia delle Dogane richiama la determinazione direttoriale prot. n. 2228/UD del 28 dicembre 2007 (con la quale sono state stabilite, ai sensi dell’art. 24-bis del Testo Unico Accise, le modalità di denaturazione dei prodotti energetici senza vigilanza fiscale) e le circolari n. 35/D del 28 dicembre 2007 e n. 29/D del 4 luglio 2008, che dettano le relative istruzioni operative.
Essendo state portate all’attenzione dell’Agenzia una serie di problematiche relative alla pratica applicazione di talune disposizioni della predetta circ. n. 29/D ed essendo emersa nel contempo la necessità di definire ulteriori procedure al riguardo, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti chiarimenti sull’argomento, in particolare per quanto riguarda il regime sanzionatorio da applicare in caso di irregolare tenuta del registro dei prodotti denaturanti di cui all’art. 6 della sopra richiamata determinazione direttoriale e le modalità di riconoscimento, da parte dall’Agenzia delle Dogane, della conformità di pacchetti denaturanti a formule di denaturazione cosiddette “atipiche o speciali”, in precedenza autorizzate dall’Agenzia medesima. Inoltre indicazioni di dettaglio vengono fornite riguardo la procedura di comunicazione dei provvedimenti di riconoscimento di pacchetti denaturanti tipici, a seguito della riorganizzazione delle Strutture centrali dell’Agenzia, circa le modalità di circolazione delle sostanze e dei pacchetti denaturanti e sull’accertamento e liquidazione dell’imposta afferente alle quantità di denaturanti impiegati.
Relativamente al regime sanzionatorio da applicare alla tenuta irregolare del registro dei prodotti denaturanti, l’Agenzia ricorda che l’art. 50, comma 1, del D.lgs 504/95 (TUA) prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa (da 258,23 € a 1.549,38 €) qualora venga riscontrata l’irregolare tenuta della contabilità e dei registri prescritti nell’ambito dei controlli nel settore delle accise. Nel comma 2 del medesimo articolo è precisato che la predetta irregolarità si configura quando viene accertata una differenza, tra le giacenze reali e le risultanze contabili, superiore ai cali ed alle perdite di cui all’art.4 del D.lgs 504/95 (il quale, a sua volta, rimanda ai fini della determinazione dell’entità dei cali ammessi al D.M.13 gennaio 2000, n. 55, che tuttavia, non contempla i cali relativi ai prodotti denaturanti). Con riferimento alle eccedenze invece, non deve ritenersi applicabile ai suddetti prodotti la tolleranza del 2% definita, con esplicito riferimento agli alcoli ed agli oli minerali non denaturati custoditi in depositi fiscali, nella circolare n.299 del 16 novembre 1995.
Sulla questione è stato chiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, con nota prot. 219289 del 15 luglio 2009, ha confermato che la sanzione prevista dall’art.50 del D.lgs 504/95, in quanto norma di chiusura, trova applicazione anche alle fattispecie di cui all’art.24-bis del predetto TUA (e quindi non solo in caso di irregolare tenuta del registro dei denaturanti, ma anche in tutte le ipotesi di irregolarità riscontrate nell’applicazione delle procedure delineate nella direttoriale prot. 2228/07). Sempre l’Avvocatura generale ha, altresì, auspicato un futuro intervento del legislatore volto ad aggiornare il dettato normativo dell’art. 50, non più aderente all’innovazione introdotta con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26.
Nelle more di tale intervento, l’Agenzia ritiene che il margine di tolleranza, sia per le eccedenze che per le deficienze, non possa che essere pari alla risoluzione dello strumento con il quale viene misurata la giacenza fisica del prodotto denaturante sottoposto a verifica. Gli strumenti di misura utilizzati per l’accertamento fiscale dovranno ovviamente essere in regola con la vigente normativa metrica ed, in particolare, con le procedure di verificazione periodica previste per la categoria cui ciascuno strumento appartiene.
Pertanto, in caso di verifica su un prodotto denaturante, con riferimento ad un determinato periodo temporale, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente procederà ad un inventario classico, con determinazione, quindi, della giacenza fisica e successivo confronto con la giacenza contabile determinata attraverso la chiusura del relativo registro di carico e scarico, a corredo del quale saranno pure allegati i documenti giustificativi dei relativi movimenti (si veda il successivo paragrafo 4 della circolare in commento).
Qualora dal predetto confronto si rilevi uno scostamento in valore assoluto superiore alla citata risoluzione strumentale, l’Ufficio procederà all’irrogazione della sopra indicata sanzione di cui all’art.50, comma 1 del TUA.
Ovviamente, tenuti presenti i margini di tolleranza per considerare valida una denaturazione di cui all’art. 8 della sopracitata direttoriale prot. 2228/07 ed alla circolare 35/D del 28 dicembre 2007 (definiti sulla base della riproducibilità dei metodi analitici per misurare la concentrazione dei denaturanti in soluzione), la constatazione di eccedenze o di deficienze di prodotti denaturanti non costituisce, di per sé, prova acclarata di eventuali sottrazioni all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. Pertanto, in tale circostanza, la sussistenza delle ipotesi delittuose di cui all’art.40, comma 1, lettere c) e f), D.lgs n.504/95, potrà essere configurata soltanto qualora si rinvengano ulteriori elementi a sostegno della illiceità del comportamento. 4
Per quanto si riguarda gli altri aspetti di dettaglio, si rimanda al chiaro testo della circolare.