Con la nota prot. 2579/RU del 13 magigo 2019, l’Agenzia delle Dogane segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 111, del 25 aprile 2019, edel Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica il Regolamento (UE) 952/2013 al fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell’Unione (CDU). Le disposizioni del Regolamento in questione sono entrate in vigore il 7 maggio 2019. Le principali modifiche sono le seguenti:

1) Il previgente articolo 278 CDU (rubricato “misure transitorie”) fissava al 31 dicembre 2020 la data limite entro cui sarebbe stato possibile utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici. Essendo risultato che alcuni sistemi potranno essere avviati soltanto parzialmente entro la suddetta data del 31 dicembre 2020, mentre altri potranno essere attivati e/o aggiornati anche successivamente, il nuovo Regolamento dispone una proroga di detto termine per permettere alle imprese e alle autorità doganali di continuare ad espletare le rispettive attività in materia doganale, utilizzando sia i sistemi informatici attualmente in uso, che altri mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici. Tale modifica è stata formulata tenendo conto di tre gruppi di sistemi:

– il primo gruppo è costituito dai sistemi elettronici nazionali interessati dalla notifica dell’arrivo, dalla presentazione, dalle dichiarazioni di custodia temporanea e dalle dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione (comprese le procedure speciali, ad eccezione del perfezionamento passivo), che devono essere aggiornati o costruiti al fine di tener conto di talune prescrizioni del codice, come l’armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre nel sistema;

– il secondo gruppo è costituito da sistemi elettronici esistenti che devono essere migliorati per tenere conto di talune prescrizioni del codice, come l’armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre nei sistemi. Tale gruppo è costituito da tre sistemi transeuropei (il sistema che gestisce le dichiarazioni sommarie di entrata, il sistema che si occupa del transito esterno e interno, e il sistema che gestisce le merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione) e dal sistema nazionale per le esportazioni (compresa la componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale dei regimi speciali);

– il terzo gruppo è costituito da tre nuovi sistemi elettronici transeuropei (i sistemi riguardanti le garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti, la posizione doganale delle merci e lo sdoganamento centralizzato).

Il periodo previsto dal codice durante il quale i mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati su base transitoria, è prorogato fino al 2022 per quanto riguarda il primo gruppo e al 2025 per quanto riguarda il secondo e terzo dei gruppi di sistemi elettronici.

  1. b) Il Regolamento in commento introduce nel CDU un nuovo articolo 278 bis che sancisce i seguenti obblighi di comunicazione:

– entro il 31 dicembre 2019 e, successivamente, ogni anno, la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi dei sistemi elettronici di cui al nuovo testo dell’art. 278 CDU, fino alla loro piena operatività;

– la relazione annuale deve esplicitare i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri nello sviluppo di ciascuno dei sistemi elettronici, tenendo conto in particolare di elementi quali: la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relativa alla comunicazione esterna del sistema elettronico; il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici e le date previste ed effettive di attivazione dei sistemi elettronici.

Inoltre, se la Commissione valuta che i progressi compiuti non siano soddisfacenti, la relazione dovrà anche indicare le azioni da adottare per garantire l’attivazione dei sistemi elettronici prima della fine del periodo transitorio. Saranno, inoltre, gli Stati membri relativamente ai progetti nazionali a fornire alla Commissione, due volte all’anno, una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. Tali informazioni saranno pubblicate sul sito web della Commissione