Con nota prot. 42621/RU del 30/4/2019, l’Agenzia delle Dogane ricorda che con l’entrata in vigore il 1° maggio 2016 del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Ottobre 2013, nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) – è stata introdotta una nuova regolamentazione, tra l’altro, delle modalità relative all’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’UE, alla loro presentazione in dogana e alla disciplina della custodia temporanea, ivi comprese le condizioni e le modalità di spostamento delle merci tra diverse strutture di deposito per la temporanea custodia.
Conseguentemente, si è reso necessario l’adeguamento al mutato quadro normativo del processo dei Fast corridor, il futuro utilizzo dei quali viene ora fondato sulle disposizioni di cui agli artt. 139 e 148, par. 5, CDU: le merci terze introdotte nel territorio doganale dell’UE vengono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato e, dopo essere state dichiarate per la custodia temporanea nel luogo di arrivo, sono prese in carico dal titolare autorizzato della struttura di deposito per la custodia temporanea per essere poi trasferite, ai sensi dell’art. 148 CDU, alla struttura di deposito per la custodia temporanea del luogo ove esse sono destinate.
Il costante presidio telematico dei carichi veicolati attraverso i Fast corridor costituisce idoneo strumento di monitoraggio e controllo a disposizione dell’autorità doganale per evitare l’aumento del rischio di frodi in ragione della maggiore sicurezza garantita dal monitoraggio dei mezzi su cui viaggiano le merci.
Le Istruzioni di dettaglio sono contenute in uno specifico allegato (All. 1), che precisa le modalità di attivazione e la gestione di Corridoi controllati dalla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e dal Sistema Informativo Logistico Ferroviario (SILF) e per la movimentazione di container dal magazzino di Temporanea custodia del punto di sbarco fino al magazzino di Temporanea custodia autorizzato presso un Nodo logistico di destinazione, senza ulteriori formalità doganali connesse al regime di transito.
Completano la nota il modello di nuovo disciplinare di servizio (All. 2), l’attestazione di veicolo autorizzato alla percorrenza del Fast Corridor Doganale (All.3) ed il contrassegno per i veicoli autorizzati (All. 4).
Una novità di rilievo è che il nuovo disciplinare, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ad operare nell’ambito dei Fast corridor, richiede ai Gestori dei magazzini di TC di acquisire lo status di AEOC: tuttavia, considerata l’esigenza di assicurare la continuità delle attività, sarà possibile operare anche in assenza del predetto requisito fino a tutto il 2019.