Con la risposta n. 112/2019 ad una richiesta di interpello, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione (PVC), in aggiunta a quelli precedentemente dettati con la circolare n. 7/E del 2019.

I chiarimenti in questione si riferiscono alla possibilità di regolarizzare la constatazione di un’infedeltà dichiarativa per esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante. In tal caso, l’opinione dell’Agenzia è che, qualora il minor credito non spettante risulti ancora disponibile nell’ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato dal contribuente, quest’ultimo può accedere alla definizione agevolata del PVC presentando la dichiarazione per rideterminare il credito effettivamente spettante per il periodo d’imposta oggetto di definizione agevolata; una dichiarazione integrativa “ordinaria”, per ridurre l’importo del credito per la quota parte non più disponibile a seguito della definizione agevolata delle violazioni riferite al periodo di imposta in cui si è originato il credito.

Qualora nella dichiarazione IVA 2019 non sia indicato il credito effettivamente spettante, l’ufficio procede con le ordinarie attività di verifica e riscontro del corretto riporto del credito, al fine di garantire che lo stesso non resti nella disponibilità del contribuente e non sia successivamente utilizzato.

Per quanto riguarda la necessità di definizione delle segnalazioni contenute in un PVC, l’Agenzia chiarisce che dalla nuova definizione agevolata resta escluso tutto ciò che, pur appartenendo al PVC, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata, in quanto non rientra tra le categorie di violazioni definibili ovvero non rientra nel concetto di contenuto “integrale” del verbale. Non risulta definibile ogni altro elemento contenuto nel processo verbale, diverso dalle violazioni constatate in maniera compiuta e puntuale. In particolare, si tratta delle ipotesi in cui il processo verbale, oltre alla constatazione di violazioni ben individuate o di risultanze che conducono in maniera univoca alla determinazione degli importi da dichiarare e da versare, contiene anche circostanze, fatti o altri elementi, non formalizzati ancora nella constatazione di specifici rilievi e per i quali la relativa sussistenza viene rimessa al vaglio del competente ufficio.

L’Agenzia conclude precisando che la definizione “integrale” dei contenuti del processo verbale non riguarda i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell’Agenzia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie.