Con la Risposta n. 130/2019, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interprello presentata da un commerciante di autoveicoli in merito alla fatturazione elettronica per l’esportazione di veicoli fuori dall’ UE, in particolare circa la necessità di inserire nella fatturazione, come allegato, l’identificativo della bolla doganale, document per il rilascio del quale è, tuttavia, necessario avere già emesso la fattura. L’istante chiedeva in particolare se è corretto emettere la fattura cartacea da portare in dogana, per poi modificarla, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, e successivamente inviarla.

Il parere dell’Agenzia è che l’istante non è obbligato ad emettere fattura elettronica perché effettua cessioni all’esportazione, né ad effettuare la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali. L’istante ha, comunque, la facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente, nei modi e nei termini previsti dal provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, ossia tramite il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo un codice destinatario convenzionale.

Con riguardo all’obbligo di presentare la fattura in dogana, osserva che l’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in merito alle esportazioni stabilisce che l’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A partire dal 1° luglio 2007 è stato adottato nella UE un sistema che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi uffici doganali convolti nei vari paesi UE. In particolare, con l’entrata in vigore del regolamento CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all’Esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (Mrn). Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita. Per effetto dell’informatizzazione delle procedure, dunque, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita.