Con la nota prot. 73328/RU del 12 luglio 2019, l’Agenzia delle Dogane ricorda che dal 1° gennaio 2019 produce effetto la previsione (art. 1, co. 3, d.lgs. 127/2015, come sostituito dall’art. 1, co. 909, lettera a), n. 3, della legge n. 205/2017 e modificato dagli articoli 10 e 15 del decreto legge n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n.136 del 17 dicembre 2018), il quale stabilisce che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio”.
L’Agenzia delle Dogane, con la nota in oggetto, risponde alle richieste di chiarimenti di alcune associazioni di categoria circa il trattamento delle autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA: argomento sul quale si era già pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 104 del 9 aprile 2019.
Dopo aver premesso che i depositi IVA e l’estrazione dei beni dagli stessi non si sottraggono alle regole generali in materia di fatturazione elettronica e pertanto permane l’obbligo di emissione in tale modalità con esclusione di obbligatorietà per i rapporti con soggetti non residenti o stabiliti in Italia i quali possono procedervi su base volontaria, la nota precisa che i beni introdotti in libera pratica in un deposito IVA non sono soggetti ad imposta, mentre l’estrazione, anche qualora venisse effettuata dallo stesso soggetto che li ha introdotti, ne comporta l’assolvimento di autofattura mediante annotazione nel registro di cui all’art.25 del DPR n. 633/72.
Nella normalità dei casi, tale autofattura è un mero documento integrativo che il soggetto passivo stabilito in Italia deve emettere al fine di assolvere al debito d’imposta, quando l’operazione rilevante ai fini IVA è effettuata da un soggetto non residente. In detti casi, pertanto, “tale documento e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio”.
Tuttavia, la nota evidenzia anche che in talune ipotesi non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito ed il bene estratto, dovendo quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili. In tali casi, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione deve essere più considerata come una mera integrazione di altro documento, ma piuttosto come un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. In questa circostanza, l’autofattura deve seguire le regole generali e dovrà pertanto essere elettronica tramite il Sistema di Interscambio.
Per completezza di trattazione, la nota sottolinea anche che, dall’art.1, comma 3, del d.lgs.n.127/20156 è stato espunto il riferimento ai soggetti identificati (identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali pertanto non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Nel caso, quindi, di operazioni nei loro confronti o da loro poste in essere, la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.