Con la Nota prot. 69283/RU del 12/07/2019 l’Agenzia delle Dogane segnala che sul Supplemento ordinario n.26/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del 29 giugno 2019 – Serie generale – è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2019, n. 58, con la quale è stato convertito in legge il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
La nota commenta le novità introdotte da tale provvedimento per quanto riguarda la materia doganale. In particolare, viene evidenziato che l’articolo 12 septies della nuova legge ha introdotto alcune semplificazioni con riferimento alle dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e sul relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In sostanza, se da un lato viene confermato il previgente sistema di trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate (che ne rilascia apposita ricevuta telematica), per il futuro non è più previsto l’obbligo di consegnare “al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” la dichiarazione medesima, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. La nota segnala al riguardo che l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale. Il medesimo comma 1 della disposizione in commento conferma inoltre che, per la verifica delle indicazioni suddette al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore <> e che la dichiarazione <<può riguardare anche più operazioni>> .
Ad opera del comma 2 della disposizione in parola, inoltre, viene modificato il comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, reintroducendo una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell’imposta) prevista nei confronti del cedente o del prestatore in caso di cessione o prestazione senza applicazione dell’IVA in assenza di preventiva verifica della trasmissione telematica che rimane a cura del cessionario.
Il comma 3 dell’articolo in esame, inoltre, stabilisce che le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni suddette devono essere definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge n. 34/2019, oggetto della presente trattazione.
Infine, il comma 4 prescrive che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 34/2019, vale a dire dal 1° gennaio 2010.
L’articolo 13 ter, rubricato “Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali”, ha sostituto il vigente articolo 77 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. n.43/1973 (T.U.L.D.), stabilendo nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali.
A seguito dell’intervento normativo, le modalità di pagamento sono, ora, le seguenti:
- a) carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- b) bonifico bancario;
- c) accreditamenti sul conto corrente postale intestato all’ufficio;
- d) contanti, per un importo non superiore a euro 300. Qualora particolari circostanze lo giustificano, il Direttore dell’Ufficio delle dogane può, tuttavia, consentire il versamento in contanti di importi più elevati fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull’utilizzo del contante;
- e) assegni circolari non trasferibili, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, lo giustificano.
La novella legislativa è stata introdotta allo scopo di adeguare le modalità di pagamento presso gli Uffici delle dogane al mutato quadro giuridico/operativo, alle innovazioni tecniche intervenute in materia, nonché al più generale sistema di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal Codice dell’amministrazione digitale (di cui D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, da ultimo modificato dal D. Lgs 13 dicembre 2017, n.217), con specifico riferimento ai pagamenti effettuati dai privati a favore della pubblica amministrazione mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
A tale riguardo viene evidenziato che l’Agenzia delle Dogane ha aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (c.d. sistema pago PA).
La nuova formulazione dell’articolo 77 del T.U.L.D. assicura, innanzitutto, che, con le nuove previste modalità di pagamento, siano riscossi non solo i “diritti doganali”, intesi nella loro più ristretta accezione (e cioè quelli indicati dall’articolo 34 del T.U.L.D.), ma anche tutti i diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative (compresi, quindi, anche i prelievi non direttamente connessi con un’operazione doganale, come, ad esempio, la tassa di ancoraggio prevista dall’articolo 1 del D.P.R. n.107/2009).
Altra novità di rilievo introdotta dalla norma in commento è che gli operatori possono avvalersi dei vari strumenti di pagamento anche ai fini del versamento delle somme a titolo di sanzioni.
La norma recepisce i criteri guida fissati dal citato Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in particolare art. 5), anche attraverso le disposizioni recate dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, anche attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nell’ottica del “conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica” e al fine di garantire “omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza”.
Al fine di rendere più agevoli le relazioni tra Amministrazione e cittadini/imprese, viene, quindi, previsto il ricorso agli strumenti di pagamento elettronici oggi offerti dalle nuove tecnologie, quali le carte di debito, le carte di credito o prepagate, nonché ogni altro strumento elettronico disponibile. Tali modalità, oltre a facilitare la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, potranno consentire agli operatori di adempiere alle obbligazioni richieste senza doversi necessariamente recare presso gli uffici doganali.
Il novellato articolo 77 ha, inoltre, permesso di uniformare la normativa doganale in materia con il D.M. del 29/5/2007 (concernente “Approvazione delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato”) laddove quest’ultimo ha rimosso gli assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria dello Stato dal novero dei sistemi di pagamento dei diritti doganali; è stato, inoltre, ridotto consistentemente il limite massimo ammesso per i versamenti con l’uso del contante, con conseguente riduzione degli oneri a carico degli Uffici delle dogane.
Per consentire un dettagliato e progressivo adattamento gestionale dell’Amministrazione al nuovo sistema, inoltre, la norma fa rinvio ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, con cui saranno definite specifiche modalità per l’attuazione della disciplina.
Infine, per le modalità di riversamento dei diritti in Tesoreria, la norma prevede l’adozione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Banca d’Italia. Nelle more dell’adozione del suddetto provvedimento direttoriale continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’apposito “Protocollo d’intesa” sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da questa Agenzia e dalla Banca d’Italia.
L’articolo 16 bis, rubricato “Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione”, ha disposto la riapertura dei termini previsti dall’articolo 3 del Decreto legge n.119/2018, convertito, con modificazioni, con Legge n.136/2018, per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Occorre, tuttavia, evidenziare che il comma 3, lettera b), dell’articolo in esame, ha espressamente escluso dall’ambito applicativo della norma la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 5 del Decreto legge n.119/20183 a titolo di risorse proprie dell’Unione europea, per i quali, quindi, continuano a trovare applicazione le condizioni ed i termini stabiliti nel sopra citato articolo 5.
Articolo 16 quater. L’articolo in commento, rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, ha aggiunto al comma 1 dell’articolo 4 del citato Decreto legge n.119/2018, convertito, con modificazioni, con Legge n.136/2018, un ulteriore periodo. La disposizione introdotta precisa che gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, sono tenuti ad adeguare le proprie scritture contabili entro il 31 dicembre 2019, tenendo conto “degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”. Al riguardo viene ricordato che il comma 4 del sopra citato articolo 4 ha escluso dallo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali e all’IVA riscossa all’importazione.