L’Accordo che istituisce un’associazione tra l’UE e l’America centrale (attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013), stabilisce che, una volta raggiunto un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell’Unione europea del 1o gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato alle importazioni di banane fresche da tale paese o decide che tale sospensione non è appropriata (cd. meccanismo di stabilizzazione per le banane). Il meccanismo in questione ha iniziato ad essere applicato a titolo provvisorio nei confronti dei paesi dell’America centrale nel 2013 e, in particolare, nei confronti del Guatemala il 1° agosto 2013.

Considerato che alla data del 13 maggio 2019 le importazioni nell’Unione di banane fresche originarie del Guatemala hanno raggiunto 78.133 tonnellate, superando il volume limite specifico delle importazioni, fissato in 72.500 tonnellate, di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 20/2013, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 189 del 15.7.2019 è stata pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1203 della Commissione europea. Tale Decisione, nel rilevare che le importazioni di banane dal Guatemala non hanno avuto alcun impatto sul prezzo di mercato delle banane nell’Unione, e che non vi è alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell’UE sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Guatemala hanno superato il volume limite annuale specifico, né indicazioni del fatto che l’eccesso abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell’Unione, dispone che il dazio doganale preferenziale sulle importazioni di banane fresche classificate alla voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell’Unione europea e originarie del Guatemala può continuare ad essere applicato, in qanto non vi è bisogno di alcuna sospensione temporanea dello stesso.