Con la nota prot. 93087/R.U. del 30 luglio 2019, l’Agenzia delle Dogane informa che nel corso della prima riunione del Comitato congiunto UE/Giappone sulle regole di origine, tenutasi a Bruxelles il 26/06/2019, sono state affrontate questioni relative alla concreta applicazione dell’Accordo di partenariato economico UE/Giappone e sono state concordate, dalle due Parti, azioni finalizzate a garantire un ampio e ottimale utilizzo, da parte degli operatori economici di entrambe le Parti, delle disposizioni contenute nell’Accordo, ciò anche alla luce delle criticità emerse nel corso del primo periodo di applicazione dello stesso Accordo. Con la nota in commento vengono pertanto fornite alcune informazioni ed utili elementi conoscitivi relativamente alle conclusioni a cui è pervenuto il suddetto Comitato congiunto.

Le Parti contraenti, sottolineando l’importanza di garantire che l’Accordo in argomento venga correttamente e ampiamente utilizzato dagli operatori economici dell’Unione europea e del Giappone, hanno individuato la necessità di porre in essere le azioni sotto descritte, distinguendo tra le azioni che ciascuna Parte si impegna a porre in essere.

Per quanto riguarda il Giappone, dal 1° agosto 2019 verrà applicata una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l’attestazione dell’origine viene considerata sufficiente al fine dell’ottenimento del trattamento preferenziale. Pertanto le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all’importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell’attestazione citata né dovranno essere fornite le ragioni del fatto che non vengono date ulteriori informazioni. Allo stesso modo gli esportatori UE non saranno obbligati a fornire informazioni ulteriori rispetto alla dichiarazione di origine e l’assenza di tali spiegazioni non potrà avere come conseguenza il mancato riconoscimento della preferenza.

Qualora necessario potrà essere condotta una verifica sulla base degli articoli 3.21 e 3.22 dell’Accordo in materia di analisi dei rischi e cooperazione amministrativa.

Dal 1° dicembre 2019 entrerà, invece, in vigore la procedura semplificata, le cui specifiche tecniche non sono state ancora definite ma che dovrà prevedere l’inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui collegare un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all’attestazione dell’origine.

Relativamente all’Unione europea invece, i Servizi della Commissione continueranno ad impegnarsi per garantire il corretto funzionamento e l’applicazione dell’Accordo diffondendo informazioni e chiarimenti in merito ai seguenti punti:

–              una dichiarazione sull’origine può riguardare più spedizioni così come previsto dall’art.3.17.5 (b) dell’Accordo;

–              l’attestazione dell’origine dell’esportatore deve essere considerata sufficiente (non è pertanto necessario fornire alcun certificato di origine a supporto della stessa);

–              l’attestazione dell’origine è valida anche se essa non riporta la firma dell’esportatore o il timbro della ditta;

–              il numero REX (esportatore registrato) è rilevante esclusivamente per gli esportatori UE, mentre gli esportatori giapponesi inseriranno il Japan Corporate Number nella loro dichiarazione di origine in conformità con quanto stabilito nell’allegato 3-D dell’Accordo;

–              la richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere rilasciata anche sulla base della “conoscenza dell’importatore” conformemente all’art.3.18 dell’Accordo.

Alle precedenti azioni seguiranno una serie di attività congiunte dell’Unione europea e del Giappone, in particolare:

–              l’attestazione dell’origine potrà essere stampata su un documento separato a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a detto documento che pertanto sarà considerato parte integrante della fattura;

–              i Servizi della Commissione, in sinergia con le autorità giapponesi, prenderanno idonee misure affinché venga assicurata la corretta applicazione delle disposizioni dell’Accordo e, entro il 1° ottobre 2019, verranno pubblicati i nuovi orientamenti.

La nota dell’Agenzia delle Dogane conclude informando gli operatori che i Servizi della Commissione hanno istituito un’apposita casella di posta elettronica (TAXUD-E5_EU_JAPAN_EPA@ec.europa.eu), alla quale è possibile inviare quesiti inerenti l’applicazione dell’Accordo in argomento.