La legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, meglio conosciuta con il nome dei suoi proponenti: “Reguzzoni-Versace-Calearo”, è finalmente in Gazzetta Ufficiale (N. GURI: 92 del 21-4-2010).
Come noto, essa introduce a partire dal 1° ottobre 2010 un sistema di etichettatura obbligatorio di alcuni prodotti del «Made in Italy», il quale mira a consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo di lavorazione degli stessi, attraverso la tracciabilità del luogo di effettuazione di ciascuna fase di lavorazione.
In relazione ai prodotti in questione, l’impiego dell’indicazione «Made in Italy» è consentito esclusivamente quando sono allo stato di prodotti finiti e le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 1 della legge, hanno avuto luogo “prevalentemente” nel territorio nazionale e, in particolare, se almeno due di esse (per ciascun settore), sono state eseguite nel territorio medesimo. Per le rimanenti fasi inolre, deve essere verificabile la tracciabilità.
La legge specifica anche quali sono le singole fasi di lavorazione per ciascun settore (es., tessile, pelletteria, calzaturiero, divani).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le specifiche del sistema di etichettatura in questione e di impiego dell’indicazione «Made in Italy», comprese le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli, i quali verranno eseguiti anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per chiunque violi le disposizioni di cui alla nuova legge sono previste delle sanzioni amministrative a carattere pecuniario da 10.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, con possibilità di sequestro e la confisca delle merci irregolari. Le sanzioni arrivano alla soglia da 30.000 a 70.000 euro per l’impresa che violi le disposizioni in oggetto.
Allegati: Parlamento – Legge – 55 – 8042010