Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare determinate informazioni sulle importazioni esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c) bis, (regime speciale per le vendite a distanza) o dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d) e 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sul sistema comune IVA. A tal fine, le autorità doganali e le altre autorità competenti, qualora lo ritengano necessario per ridurre al minimo i rischi e combattere le frodi, possono scambiare tra loro e con la Commissione i dati ricevuti in relazione a entrata, uscita, transito, circolazione, deposito e uso finale delle merci.
Il sistema elettronico istituito dalla Commissione per conformarsi all’obbligo di sorveglianza di cui all’articolo 56, paragrafo 5, del codice (denominato «Surveillance»), costituisce lo strumento utilizzato per lo scambio delle informazioni in questione. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione del 10 settembre 2019, pubblicato in GUUE n. 234 del 11.9.2019, chiarisce chi può avere accesso ai dati conservati nel sistema Surveillance e in quale misura. Esso stabilisce in proposito, in primo luogo, che la Commissione può divulgare in forma aggregata i dati contenuti in Surveillance. In secondo luogo, come norma generale, gli utenti autorizzati dalle autorità doganali degli Stati membri hanno accesso solo ai dati non aggregati che lo Stato membro ha fornito e ai dati aggregati a livello dell’Unione. In terzo luogo, in deroga alla regola generale, l’articolo 55 viene prevista la possibilità che la Commissione possa concedere a talune autorità degli Stati membri l’accesso ai dati non aggregati con modalità specifiche.
Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento in commento.