Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti: com’è noto, il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una parte che non ha concluso accordi con le parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari. Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, le parti interessate devoni notificarsi reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre parti. Le parti contraenti di tale convenzione sono Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, IsoleFærøer, Islanda, Israele, Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Repubblica di Moldova, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina, Cisgiordania e Striscia di Gaza.
La Comunicazione della Commissione (2019/C 333/03), relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti, raccoglie le comunicazioni effettuate dalle parti Contraenti in apposite tabelle allegate, per la cui consultazione si rinvia al testo della nota.