Con la nota Prot. 207934/R.U. del 10 dicembre 2019, l’Agenzia delle Dogane commenta le principali novità dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, approvato con la Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell’8 novembre. Oggetto di precisazioni sono soprattutto le disposizioni contenute nel Protocollo 1 dell’Accordo, relativo alla definizione di “prodotti originari” ed ai metodi di cooperazione amministrativa. In sostanza, nel Protocollo in questione sono riportate le regole relative alla determinazione del carattere originario dei prodotti, riconducibili ai principi di “prodotti interamente ottenuti” e “sufficientemente lavorati”. L’Agenzia avverte in proposito, che ai fini dell’effettiva attribuzione dell’origine preferenziale dovranno prevedersi analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto, che descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire, in base alla loro classificazione doganale, affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale. Nell’Accordo in questione, tali regole sono elencate nell’allegato B del Protocollo 1.
In deroga ai principi e alle regole dell’origine, l’art. 3 del Protocollo prevede inoltre una forma di cumulo bilaterale, in forza del quale sono definiti originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell’altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni più complesse di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nell’art. 6. Detta regola non evidenzia sostanziali novità rispetto alle consuete modalità applicative degli accordi commerciali in vigore. L’Accordo prevede anche una forma di cumulo diagonale, da applicarsi nei confronti dei materiali originari di un paese ASEAN, che applica un accordo preferenziale con la UE, con le limitazioni previste dallo stesso art. 33.
La nota segnala inoltre la presenza del divieto di restituzione dei dazi doganali (no duty drawback), di cui all’art. 15 del Protocollo, che preclude la restituzione dei dazi doganali in relazione a quei materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di prodotti che possano godere del trattamento preferenziale.
Per quanto attiene invece le prove dell’origine, la Sezione 5 (artt. da 16 a 26) definisce le procedure da seguire per l’applicazione del trattamento preferenziale. I prodotti originari dell’Unione importati a Singapore e i prodotti originari di Singapore importati nell’Unione beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su presentazione di una “dichiarazione di origine” che potrà essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell’Unione o di Singapore e se soddisfano le altre prescrizioni del Protocollo. Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguenti soggetti:
nell’Unione:
- un “esportatore autorizzato” ai sensi dell’art. 18 del Protocollo; oppure
- un qualsiasi esportatore, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 euro;
a Singapore, un esportatore che:
- sia registrato presso l’autorità competente e abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN); e
- ottemperi alle disposizioni normative vigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.