Con la nota prot. 200901/RU del 03.12.2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel richiamare la precedente nota prot. n. 91956 del 26 luglio 2019 con cui erano state fornite disposizioni sulle procedure di rilascio dei certificati di circolazione a cui gli Uffici locali dovevano adeguarsi entro il 22 gennaio 2020, illustra gli esiti del monitoraggio condotto sull’applicazione delle disposizioni in questione.

La nota del luglio 2019, in particolare, avvertiva che a partire dal 22 gennaio 2020 non era più possibile fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione, di cui alla disposizione n. 6305 del 30 maggio 2003 dell’ex Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, in coerenza con il vigente quadro normativo doganale unionale. La nota in commento dà facoltà agli uffici territoriali dell’Agenzia di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dalla sopra richiamata scadenza del 22 gennaio 2020.

La nota innanzitutto descive le caratteristiche dei certificati di circolazione, che sono documenti cartacei da richiedere ad hoc prima della spedizione della merce. Tali documenti mal si conciliano con le caratteristiche degli attuali scambi commerciali internazionali, infatti gli ultimi Accordi commerciali sottoscritti dall’Unione europea contengono modalità differenti per le prove dell’origine.

Per quanto riguarda invece la procedura connessa al rilascio dei certificati EUR 1, EUR MED, ATR, viene ribadito che questa prevede un controllo, da parte dell’Ufficio territoriale, sulla richiesta e sulla documentazione a corredo della stessa. Sul punto, la nota n. 91956 sottolineava la necessita di calibrare l’attività istruttoria in funzione delle peculiarità dei locali flussi in esportazione, riducendo al minimo i termini per il rilascio dei certificati di circolazione. L’Agenzia precisa altresì che il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta, nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo.

In alternativa ai certificati di circolazione, com’è noto, è possibile fare ricorso alla dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore, secondo le modalità previste nei singoli Accordi commerciali sottoscritti dall’Unione europea. Per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro l’esportatore dovrà essere munito di un’apposita autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. Poiché dal monitoraggio condotto è emerso un notevole aumento di richieste per tale autorizzazione, è stata segnalata la conseguente difficoltà di evaderle entro la scadenza del 22 gennaio 2020. L’aumento di richieste per lo status di esportatore autorizzato rappresenta in sé un fenomeno positivo, in quanto consentirà in buona parte di superare il ricorso ai certificati di circolazione ed i problemi ivi connessi. La nota di luglio scorso suggeriva proprio di privilegiare la dichiarazione su fattura come prova dell’origine e quindi la tendenza emersa non può che essere letta con favore, benché ne scaturisca per gli Uffici territoriali, nell’immediato, la difficoltà di evadere le richieste pervenute.

Al fine di consentire agli Uffici di evadere tali richieste, viene dunque data facoltà agli stessi di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, come indicato più sopra. A tale riguardo viene evidenziato quanto già disposto in relazione all’attività preliminare al rilascio dello status, nel senso che l’Ufficio dovrà avvalersi di eventuali riscontri già effettuati, come nei casi di operatori titolari di autorizzazioni AEO, limitandosi ad acquisire solo specifici elementi integrativi di cui non sia già in possesso. Si precisa inoltre che tali acquisizioni potranno essere effettuate d’ufficio, facendone richiesta all’esportatore, che provvederà a fornire i documenti richiesti.