Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – importazioni – detrazione o rimborso IVA assolta in dogana: con la risposta n. 4 del 13/1/2020 relativa ad un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate da una società svizzera svolgente attività di commercio all’ingrosso di materiale ferroso, l’Agenzia fornisce chiarimenti riguardo la modalità di richiesta del rimborso IVA sulle vendite effettuate in Italia da un soggetto stabilito al di fuori dell’UE.

La società svizzera istante, inizialmente usava acquistare i propri beni da imprese estere esportandoli nel nostro paese avvalendosi di un rappresentante fiscale italiano, al quale la merce veniva venduta e fatturata. Di seguito, il rappresentante fiscale si occupava dello sdoganamento e quindi del pagamento dell’IVA al momento dell’importazione, vendendo e fatturando la merce al cliente finale, che riceveva i beni in questione direttamente a cura della società svizzera. Ponendo in essere esclusivamente operazioni non soggette ad IVA, il rappresentante fiscale maturava sistematicamente un credito IVA, di cui regolarmente otteneva il rimborso.
A seguito all’emanazione del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea del 28 aprile 2016, n. 670, la società in questione modificava il proprio iter di vendita delle merci, in quanto tale Regolamento subordina l’immissione in libera pratica nell’Unione europea di determinati prodotti siderurgici (tra cui quelli da essa commercializzati) all’esibizione di un documento di vigilanza, rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro sul presupposto del possesso di una stabile organizzazione all’interno del territorio dell’Unione. Non potendo soddisfare tale requisito, la socità svizzera si era visto negare tale documento, e di conseguenza decideva di vendere direttamente la merce al cliente finale italiano avvalendosi di uno spedizioniere unicamente ai fini dello sdoganamento e dell’assolvimento dell’IVA all’atto dell’importazione, oltre che di un trasportatore per la consegna.
Dopo aver ricostruito la normativa applicabile, l’Agenzia conclude che l’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione è il destinatario delle merci che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto IVA, può detrarre l’imposta assolta. Nel caso di specie, la società svizzera vende non più per il tramite del rappresentante fiscale (che, quale primo acquirente, diveniva debitore IVA con l’obbligo di assolverla in dogana, salvo facoltà di chiederne il rimborso), ma vende direttamente all’acquirente italiano. Debitore IVA è pertanto quest’ultimo. Lo spedizioniere deve quindi recuperare l’IVA assolta in dogana dall’acquirente.

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