Con Regolamento (UE) N. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010 sono state apportate le ennesime modifiche al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Le modifiche sono intervenute per tenere conto dei risultati della ottava riunione del dicembre 2005, durante la quale il gruppo di lavoro per la prevenzione e il riciclo dei rifiuti (Working Group on Waste Prevention and Recycling — WGWPR) dell’OCSE, ha deciso di chiarire la formulazione della voce B1030 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea (modificata da “Metalli refrattari contenenti residui” in “Residui contenenti metalli refrattari”). La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE e deve essere ancora concordata nel quadro della Convenzione di Basilea. Nel corso dell’undicesima riunione dell’aprile 2008 il WGWPR dell’OCSE ha inoltre convenuto di modificare la formulazione della voce AA010 della lista ambra di rifiuti dell’OCSE (Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio), modifica adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE. La Commissione ha reputato opportuno incorporare tali chiarimenti anche nella legislazione dell’Unione europea, modificando il Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Gli allegati III (elenco verde), IV (elenco ambra) e V (rifiuti soggetti a divieto di esportazione) del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sono dunque modificati conformemente all’allegato del Regolamento in commento.
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 413 – 12052010