Trasmissione telematica dei certificati di verifica fiscale dei sistemi di misura di energia elettrica – prescrizioni per i laboratori autorizzati – avvio fase sperimentale: con la Circolare 2/D del 19 Febbraio 2020, l’Agenzia delle Dogane informa di aver attivato un servizio per la gestione informatica dei certificati di verifica fiscale emessi dalle Società inserite nell’elenco dei laboratori autorizzati, con la finalità di migliorare l’azione di controllo nello specifico settore. In particolare, a seguito delle misurazioni effettuate da propri operatori tecnici dipendenti a tempo indeterminato, i laboratori autorizzati cureranno l’invio, al sistema informativo dell’Agenzia, di appositi tracciati record a seconda della tipologia di certificato da emettere (complessivamente cinque: certificato di verifica in laboratorio del contatore; del TA ; del TV o di abbinamento ovvero certificato di verifica in campo del sistema di misura) e, qualora non siano riscontrate irregolarità formali, riceveranno in risposta dall’Agenzia il relativo certificato informatico in formato pdf, munito di un univoco protocollo identificativo.
I certificati telematici in tal modo emessi mantengono il formato standard definito nelle circolari 18/D Prot. 141508 R.U. del 18/12/2015 e 24/D Prot. 145268 R.U. del 29/12/2015. Al riguardo, l’Agenzia comunica di aver previsto un periodo di sperimentazione che avrà durata fino al 31 dicembre 2020, per consentire ai laboratori autorizzati di dotarsi, presso la propria sede, di un sistema elettronico per l’emissione e la conservazione dei predetti certificati telematici conformemente alle consolidate prescrizioni in materia.
In particolare, i tracciati record e le relative regole di compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia al link: dogane ->servizio telematico doganale -> web service –> web service ambiente di prova -> Digitalizzazione delle accise – Certificati di prova dei contatori di Energia Elettrica.
Sul sito web dell’Agenzia sono disponibili anche le istruzioni con le quali ciascun laboratorio autorizzato è tenuto a registrarsi, previo riconoscimento del responsabile del laboratorio da parte dell’Ufficio doganale competente sul laboratorio stesso, presso il sistema telematico doganale per lo scambio di dati con il sistema informativo dell’Agenzia. Ciascun laboratorio autorizzato, una volta registrato al predetto sistema telematico doganale, potrà testare l’invio dei tracciati record nell’”ambiente di prova” secondo le modalità disponibili sul sito internet dell’Agenzia al link: dogane-> l’operatore economico-> servizi on line-> servizio telematico doganale-> web service–> web service ambiente di prova-> Digitalizzazione delle accise -> Certificati di prova dei contatori di Energia Elettrica.
I certificati potranno essere emessi solo dai laboratori dotati di regolare autorizzazione in corso di validità (quindi, non oggetto di sospensione), esclusivamente sulla base delle prove effettuate dai propri tecnici dipendenti riconosciuti idonei dall’Agenzia.
Al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane di aggiornare l’elenco dei soggetti autorizzati e dei relativi operatori tecnici, i laboratori autorizzati dovranno provvedere, qualora non già fatto, a trasmettere la documentazione richiesta con le note prot.29541 del 13 marzo 2019 e prot.13299 del 10 giugno 2019.
Eventuali problemi informatici riscontrati dai laboratori nel periodo di prova possono essere segnalati tramite il link: dogane ->servizio telematico doganale -> come chiedere assistenza.
I certificati telematici emessi dal sistema informativo durante il periodo di sperimentazione non hanno alcuna valenza fiscale e tributaria. Pertanto, sino al 31 dicembre 2020, i certificati di prova dei sistemi di misura fiscali dell’energia elettrica continueranno ad essere trasmessi dai laboratori agli esercenti le officine elettriche con le consuete modalità. Parimenti, sino alla predetta data, gli esercenti le officine elettriche continueranno a trasmettere i certificati cartacei in tal modo ricevuti all’UD territorialmente competente sul proprio impianto, per l’aggiornamento degli atti tecnici della propria officina.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, esaurito il periodo di prova, i certificati di verifica fiscale dei sistemi di misura di energia elettrica potranno essere emessi dai laboratori autorizzati esclusivamente in forma telematica, utilizzando l’”ambiente reale” che sarà, per tempo, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia.
In particolare, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, i laboratori autorizzati invieranno attraverso i propri sistemi elettronici, i tracciati record relativi al certificato richiesto e riceveranno in risposta, qualora non siano riscontrate irregolarità formali, il pdf del certificato munito del protocollo identificativo dell’Agenzia. Il predetto certificato sarà stampato, firmato dal responsabile del laboratorio e consegnato all’esercente dell’officina elettrica che provvederà ad apporre la marca da bollo sul certificato stesso e a conservarlo negli atti della propria officina elettrica per le verifiche fiscali dell’Amministrazione finanziaria ovvero per i controlli periodici successivi della taratura effettuati alle previste scadenze, per il tramite dei predetti laboratori autorizzati.
La consegna del certificato all’UD territorialmente competente non sarà più richiesta in quanto il medesimo Ufficio potrà procedere alla verifica che i sistemi di misura dell’officina elettrica siano dotati dei prescritti certificati tramite l’applicazione AIDA -> energia elettrica -> certificati telematici, secondo le istruzioni di cui alla nota dell’allora Direzione tecnologie per l’innovazione prot.32201 del 5 ottobre 2018.
Resta, in ogni caso, ferma la conservazione da parte dei laboratori autorizzati di una copia in originale dei certificati dagli stessi emessi nelle proprie contabilità aziendali. La conservazione potrà essere effettuata o in forma cartacea o in forma dematerializzata all’interno dei propri sistemi elettronici, secondo criteri preventivamente denunciati all’UD territorialmente competente.
I certificati emessi devono, in ogni caso, essere consultabili dall’UD competente presso la sede del laboratorio autorizzato durante le verifiche di competenza.