Con il Reg. (UE) N. 430/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 sono state introdotte nuove modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, “DAC”).
Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto all’interno della normativa doganale le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Il Regolamento (CE) n. 273/2009 della Commissione, che deroga a determinate disposizioni delle DAC, prevede un periodo transitorio (il quale scade il 31 dicembre 2010), durante il quale la presentazione delle suddette dichiarazioni per via elettronica è facoltativa. Trascorso tale periodo, la loro presentazione diviene obbligatoria.
La Commissione europea ha dunque ritenuto opportuno prevedere alcuni adattamenti delle norme che regolano tali dichiarazioni contenute nella DAC (al fine di ridurre gli oneri amministrativi, qualora le stesse non siano necessarie, in quanto non sussistono esigenze di sicurezza). Inoltre, per effettuare una migliore analisi dei rischi, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita vengono estese anche agli effetti o oggetti mobili viaggianti in franchigia doganale (vedasi l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1186/2009), qualora però, questi siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto.
In alcuni casi, poi, l’inserimento di dati relativi alla sicurezza nelle dichiarazioni doganali e la fissazione di un termine specifico per la presentazione di tali dichiarazioni non sono necessari per finalità di sicurezza. In tal caso vengono introdotte alcune esenzioni ulteriori dalla presentazione delle pre-dichiarazioni, che però lasciano impregiudicate le norme generali per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate.
Nei casi in cui alle dichiarazioni di esportazione non si applicano i termini previsti per la sicurezza (es. approvvigionamento di navi e di aeromobili), le autorità doganali potranno autorizzare gli operatori economici affidabili a registrare le merci esportate nelle rispettive scritture e a comunicare le operazioni di esportazione con cadenza periodica, dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
Il regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, che ha recentemente modificato le DAC, aveva introdotto criteri comuni e un modulo comune di domanda per la concessione di autorizzazioni integrate, ossia relative alla procedura di dichiarazione semplificata e alla procedura di domiciliazione. Il uovo Regolamento chiarisce che queste norme devono ritenersi applicabili a tutti i regimi doganali. Lo stesso Regolamento ha inoltre previsto all’articolo 253 bis che, con effetto dal 1° gennaio 2011, l’utilizzazione della procedura di dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione è subordinata alla presentazione elettronica delle dichiarazioni doganali e delle notificazioni. Taluni Stati membri hanno informato la Commissione che in alcuni casi il sistema in questione potrebbe non essere ancora pronto per tale data. A condizione che sia effettuata un’efficace analisi dei rischi, detti Stati membri devono poter accettare alle condizioni da essi stabilite le dichiarazioni doganali e le notificazioni in formati diversi da quello elettronico fino a quando non entrerà in vigore il Regolamento (CE) n. 450/2008 (ossia il nuovo Codice doganale “aggiornato”).
Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate dal territorio doganale della Comunità senza che sia richiesta una dichiarazione sommaria di uscita, sono previste inoltre modalità alternative per registrare o notificare la riesportazione e indicare la persona responsabile.
Le formalità di esportazione infine, non vanno espletate soltanto per le merci comunitarie aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità, ma anche per l’approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, affinché chi effettua tali operazioni possa ricevere una prova dell’uscita dal territorio doganale della Comunità necessaria ai fini dell’esenzione fiscale. Le stesse regole vanno applicate quando devono essere riesportate merci non comunitarie sulla scorta di una dichiarazione di riesportazione.
In conformità agli articoli 278, 279 e 280 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e all’articolo 3 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (e che ha abrogato la direttiva 92/12/CEE), il nuovo Regolamento precisa che le formalità relative all’importazione e all’esportazione devono essere espletate per le merci comunitarie trasportate verso e a partire da territori all’interno del territorio doganale comunitario in cui tali direttive non si applicano. Con riferimento a dette disposizioni, vengono esentati tali movimenti dall’obbligo concernente la trasmissione di dati relativi alla sicurezza e dal rispetto dei termini specifici in materia di controlli di sicurezza, poiché le disposizioni in esame si applicano soltanto alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono. Inoltre i termini specifici previsti per i controlli di sicurezza e per la trasmissione dei dati relativi alla sicurezza non si applicano quando le merci sono trasportate verso l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in considerazione della loro situazione geografica.
Disposizioni più esplicite vengono dettate inoltre riguardo all’individuazione dell’ufficio doganale presso cui va presentata la dichiarazione sommaria di uscita e la persona responsabile della presentazione di detta dichiarazione. Tali chiarimenti riguardano in particolare le situazioni in cui, in luogo della dichiarazione sommaria di uscita, viene presentata una dichiarazione di transito contenente i dati di una dichiarazione sommaria di uscita.
Al fine di facilitare i controlli doganali presso l’ufficio doganale di uscita, vengono precisati gli obblighi di chi consegna le merci a un altro operatore prima che queste siano portate fuori dal territorio doganale della Comunità, nonché quelli di coloro che devono fornire informazioni sull’uscita di merci all’ufficio doganale di uscita. Gli stessi obblighi sono previsti nel caso in cui le merci dichiarate all’esportazione e presentate all’ufficio doganale di uscita non devono più lasciare il territorio doganale della Comunità e sono rimosse dall’ufficio doganale di uscita.
A norma della direttiva 2008/118/CE, l’uso del sistema d’informatizzazione dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2011 per la circolazione di tali prodotti in sospensione dell’accisa. In base a tale direttiva, la circolazione in sospensione dell’accisa di prodotti comunitari aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità deve avvenire nel quadro della procedura di esportazione che prevede l’uso di un sistema informatizzato. Le norme specifiche concernenti l’utilizzazione del documento amministrativo d’accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell’11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d’accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, vengono abrogate con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le procedure di esportazione che sono state avviate sulla scorta di un documento amministrativo d’accompagnamento prima di tale data devono quindi essere concluse in conformità all’articolo 793 quater delle DAC.
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 430 – 20052010