Con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. 72258 / R.U. del 24 maggio 2010, ravvisata la necessità di fissare i requisiti minimi che consentono alle raffinerie, agli stabilimenti di produzione e, per determinati impieghi, agli impianti petrolchimici, di ottenere l’autorizzazione all’adozione del sistema INFOIL, e tenuto conto che tale sistema deve garantire la sicurezza logica dell’informazione e dei dati, viene precisato quanto segue:
1) Il depositario autorizzato che intende adottare il sistema informatizzato di controllo INFOIL per la gestione fiscale del proprio deposito, deve presentare apposita istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, contenente le informazioni previste dall’art. 2 del Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo Unico Accise). Il contenuto delle informazioni e della documentazione afferenti l’istanza in oggetto sono precisati da specifiche istruzioni di dettaglio.
2) La sperimentazione del sistema informatizzato in parallelo alla procedura ordinaria, prevista dall’articolo 3 del suddetto Regolamento, non è richiesta per gli stabilimenti che hanno già attivato il programma informatizzato di controllo da almeno sei mesi dalla data della richiesta, sulla base degli accordi intervenuti in data 13 aprile 1993, tra l’Amministrazione finanziaria e le Associazioni di categoria, per l’inizio della sperimentazione del progetto INFOIL.
3) il sistema informatizzato deve consentire la consultazione autonoma e diretta dei dati d’interesse fiscale da parte del personale dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente mediante installazione, a cura del depositario autorizzato, di uno o più terminali opportunamente collegati. Il depositario autorizzato garantisce la ricostruzione a posteriori delle varie fasi costituenti ciascuna operazione eseguita nel corso dell’attività dell’impianto mediante la registrazione e la storicizzazione dei dati elementari caratteristici. Le funzioni di registrazione e di storicizzazione dei dati devono permettere la distinzione delle rilevazioni automatiche da quelle manuali. Il sistema informatizzato di controllo registra e storicizza qualsiasi evento, anche semplice, che costituisca parte di una operazione più complessa dichiarata, anteriormente alla sua effettiva esecuzione, nel programma giornaliero di lavorazione. In caso di avaria totale o parziale del sistema, il depositario garantisce, al ripristino, l’alimentazione dello stesso con i dati delle operazioni fiscalmente rilevanti nonché la ricostruzione delle relative operazioni che, nel complesso, rappresentano la continuità operativa aziendale nel suddetto periodo di fuori servizio.
4) Il depositario autorizzato dispone di un parco serbatoi di stoccaggio, per i prodotti sottoposti ad accisa, totalmente attrezzato con telemisure di livello e temperatura.
5) Il sistema informatizzato del depositario autorizzato deve garantire l’identificazione e l’autenticazione degli utenti che intendono accedere ad esso per il tramite di user-id e password o di altre tecnologie di sicurezza aventi robustezza superiore quali badge, smart card, CIE (Carta di Identità Elettronica) e simili, prevedere la registrazione e la storicizzazione degli accessi in modo che le conseguenze di tali azioni possano essere addebitate a chi le ha effettuate, disporre di strumenti che consentano l’analisi del software e dei dati al fine di identificare, segnalare e correggere violazioni all’integrità del sistema, assicurare che le risorse del sistema siano accessibili e utilizzabili.
6. I dati registrati nel sistema informatizzato di controllo, in quanto dati sorgente della contabilità, devono essere conservati per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario e, con modalità da stabilire successivamente, sono trasmessi all’Agenzia per il tramite del sistema telematico doganale o di altro canale di telecomunicazione equipollente in base al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall’ art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169.
7) Delle operazioni di accertamento quali-quantitativo, il depositario autorizzato produce e storicizza, quando previsto ed attraverso il sistema informatizzato, apposito documento riportante i seguenti dati: numero e data del documento, sigla del serbatoio, misure di livello, temperatura e densità, quantità e qualità del prodotto. Nel corso delle operazioni in oggetto, il depositario autorizzato sottopone a campionamento, quando previsto, l’intera partita in accertamento, secondo le modalità fissate con specifiche istruzioni di dettaglio.
8) L’Ufficio delle dogane territorialmente competente utilizza lo strumento INFOIL per procedere al controllo dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta, sulla base dei dati elementari prelevati in campo da strumenti di misura fiscalmente validi ed alimentanti il sistema informatizzato, nonché di tutto quanto ivi registrato di fiscalmente rilevante. L’annullamento del carico d’imposta su un prodotto già sottoposto ad accertamento, è consentito per i quantitativi che residuano da precedenti operazioni, a condizione che l’intera operazione di retrocessione sia ricostruibile a sistema per ciascun serbatoio interessato, tenuto conto di quanto previsto all’art.1, comma 6, del Regolamento sopra citato.
Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della determinazione. Si ricorda che il sistema informatizzato INFOIL è uno strumento di controllo (anche a posteriori, sulla base dei dati forniti dallo stesso sistema), della determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti effettuata dal depositario autorizzato e della correlata liquidazione dell’imposta dal medesimo calcolata.
Allegati: Agenzia Dogane – 2010 – Determinazione – 72258U – 2452010