Con avviso Prot. 142601/RU del 13/05/2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, con decreto del 30 Marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 118 del 9.05.2020, ha fissato, ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973), il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 Gennaio 2020 al 12 Luglio 2020. Come già anticipato nella nota prot. n. 39641/RU del 5.04.2016 e nella circolare 8/D del 19.04.2016 il tasso di interesse di cui all’art.79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell’art.86 del medesimo testo unico – maggiorato di 4 punti – ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

Con successiva determinazione direttoriale Prot. 121878/RU del 21 aprile 2020 l’Agenzia ha comunicato la proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:

  1. a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
  2. b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.

L’istanza per la richiesta della suddetta proroga è contenuta nella determinazione direttoriale Prot. 121877/RU del 21 aprile 2020.