Con avviso del 25 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane riassume i punti salienti della circolare n. 8 del 22 maggio 2020, con la quale sono state passate in rassegna le misure di maggior impatto per gli operatori nei distinti settori della accisa, adottate con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Con riguardo ai prodotti energetici, l’avviso precisa che viene differita al 25 maggio 2020, la data entro cui:
– vanno effettuati i versamenti dell’accisa sulle immissioni in consumo avvenute nel mese di marzo senza applicazione di indennità di mora, sanzioni e interessi;
– vanno corrisposti i pagamenti relativi ai prodotti immessi in consumo nel mese di aprile, cui si aggiunge la possibilità di eseguirli nella misura dell’80 per cento dell’importo dovuto.
Per i pagamenti afferenti le immissioni in consumo relative ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i soggetti obbligati dovranno rispettare le prescritte scadenze, ma potranno versare un acconto dell’80%, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 novembre 2020 senza corresponsione di interessi.
Con riguardo al gas naturale e all’energia elettrica, viene previsto che le rate di acconto di accisa da versarsi nei mesi da maggio a settembre 2020 vanno corrisposte nella misura del 90 per cento. L’eventuale conguaglio a debito, che andrà versato per l’energia elettrica entro il 16 marzo 2021, e per il gas naturale entro il 31 marzo 2021, potrà essere frazionato in 10 rate mensili di pari importo senza interessi da versare da marzo a dicembre 2021.
Viene disposto inoltre il differimento al 1° gennaio 2021 dell’introduzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate.
Tra gli adempimenti rinviati, viene anche segnalato il differimento dell’entrata in vigore del termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzo, nei trasferimenti nazionali, dell’e-DAS a scorta della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.
Infine si dà conto delle importanti modifiche all’art. 3, comma 4-bis, del Testo Unico delle Accise, in materia di rateizzazione del debito di accisa, che permettono al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche la concreta possibilità di avvalersi, al ricorrere di determinati presupposti, dell’istituto in parola. Con apposita determinazione direttoriale e successivi atti saranno disciplinate le modalità procedurali da osservare.