Con nota Prot. 152373/RU del 21 maggio 2020 e relativo avviso del 22 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane informa che il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 124, prevede la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 del suddetto articolo 124 alla Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal 19 maggio 2020, si applica l’aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di <<Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo>>.
Con riguardo al profilo di interesse doganale, ai fini della determinazione dell’IVA dovuta all’importazione, il successivo articolo 69 del citato D.P.R. n. 633 dispone che l’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale. Ne consegue che, per effetto del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dal 19 maggio 2020, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche all’importazione dei beni sopra elencati.
Ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le cessioni di detti beni è tuttavia previsto, in via transitoria, un regime di maggior favore: il comma 2 del medesimo articolo 145, infatti, stabilisce che le cessioni dei beni suddetti siano esenti dall’IVA fino al 31 dicembre 2020.