Con la risposta n. 133 del 18 maggio 2020 ad un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’errata indicazione del numero di partita IVA nella fattura emessa nei confronti di un soggetto facente parte di un Gruppo IVA non obbliga il primo all’emissione di una nota di variazione, se il committente (il Gruppo) ha regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione della sua partita IVA, pur senza previamente comunicare l’errore commesso al prestatore.
Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, un imprenditore aveva emesso una fattura elettronica indicandovi il numero di partita IVA dell’impresa alla quale aveva fornito la prestazione, anziché quella del Gruppo IVA a cui apparteneva quest’ultima. Il Gruppo IVA, resosi conto dell’errore, aveva omesso di informare il fornitore, procedendo autonomamente con l’invio allo SdI di un’autofattura, inserendo il proprio numero di identificazione IVA. Il fornitore, giunto a conoscenza dell’autofattura, si è rivolto alle Entrate chiedendo chiarimenti circa la correttezza di questa pratica, o se piuttosto fosse tenuto ad emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972 (c.d. Decreto IVA).

L’Agenzia chiarisce che il fornitore può procedere con l’emissione della nota di variazione solo se il committente lo ha preventivamente informato del vizio. Laddove ciò non sia avvenuto, come nel caso di specie, il committente è tenuto a versare la maggiore IVA eventualmente dovuta ed emettere, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata, un documento integrativo. In caso di fatturazione elettronica, tale documento integrativo sarà sostituito da un’autofattura, trasmessa allo SdI a cura del committente.