Con la Circolare N. 12 del 30 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane ricorda che il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto, all’articolo 124, la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia tuttora in atto. Per effetto delle modifiche apportate dalla suddetta disposizione alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/72, alle cessioni dei beni ivi elencati a cui si applica l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento. In base alle disposizioni contenute nell’articolo 69 del citato D.P.R. n. 633/72, tale misura è estesa anche alle importazioni dei beni in questione i quali, per effetto delle modifiche in commento includono: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori;

laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;

elettrocardiografo;

tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Secondo la previsione contenuta al comma 2, fino al 31 dicembre 2020, le cessioni dei beni sopraelencati sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 633/72. Conformemente all’articolo 68, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R., sono dunque esenti dall’applicazione dell’IVA anche le importazioni dei beni elencati nella suddetta Tabella A, Parte II-bis, numero 1-ter.

Con la circolare in oggetto, l’Agenzia fornisce ulteriori dettagli riguardanti l’applicazione della suddetta normativa, a seguito di dubbi interpretativi che sono stati presentati dagli operatori in merito alle seguenti tematiche:

–              decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA al 5%;

–              tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, comma 1;

–              esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1.

Per quanto riguarda il periodo di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 124 del Decreto legge n.34/2020, si chiarisce che tale data decorre dal 19 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento. Per gli altri aspetti applicativi si rimanda al testo della circolare.