L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 166 del del 5/06/2020 ad un’istanza di consulenza giuridica presentata in tema di cessioni di beni all’esportazione, ha chiarito – ribadendo quanto già stabilito nella circolare n. 13 del 1994. che vanno ricomprese nell’ambito del regime di non imponibilità di tali cessioni di cui all’8 del d.P.R. n. 633 del 1972, le operazioni di spedizione e trasporto di beni utilizzati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento ed il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma. La risposta n. 166 precisa altresì che si intendono spediti o trasportati fuori dell’UE anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma. A tal proposito viene ricordato che l’art. 157, paragrafo 1, lettera d, Direttiva 2006/112/CE consente di estendere il regime di non imponibilità anche a talune operazioni caratterizzate da una rilevanza territoriale extra unionale, facoltà questa di cui il legislatore italiano si è avvalso tramite il sopramenzionato articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972.