Con la nota Prot.: 197450/RU del 23 giugno 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che l’art. 132, comma 1, del D.L. n. 34/2020, dispone che i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell’80 per cento, a titolo di acconto e che il saldo delle somme dovute deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza applicazione di interessi.
In via ordinaria, i pagamenti degli importi riferiti all’accisa dovuta per le immissioni in consumo effettuate in ciascun mese ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995, risultanti dalle trasmissioni telematiche dei dati contabili che vengono trasmesse all’Agenzia, sono calcolati al netto degli importi relativi ai provvedimenti di accredito che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 12/12/1996, n. 689, vengono utilizzati a scomputo del pagamento dell’accisa dovuta. Di conseguenza, anche in caso di pagamento a titolo di acconto nella misura dell’80 per cento, l’importo da versare dovrà essere calcolato dopo aver operato la decurtazione corrispondente all’ammontare dei provvedimenti di accredito che si intendono utilizzare nel mese di riferimento.
Poiché si è avuto modo di constatare che il meccanismo di calcolo operato da un operatore ha comportato, invece, l’applicazione della percentuale di acconto sull’ammontare del debito d’imposta prima della decurtazione dell’accredito, determinando un versamento in misura inferiore rispetto a quanto dovuto, è stata emanata una direttiva al riguardo, con la quale è stato chiesto agli Uffici di segnalare la questione agli operatori invitandoli ad integrare il versamento.
In considerazione della finalità perseguita dalla norma, che è quella di alleviare gli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria nazionale in atto e tenuto conto dei principi generali previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente in materia di rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 3, della Legge n. 212/2000, l’Agenzia comunica che non si ravvisano i presupposti per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista per i ritardati od omessi versamenti dei tributi.