Con la nota prot. n.73179/RU del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Dogane aveva impartito le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi introdotti dal Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto, all’articolo 3 comma 5, stabilisce che i Traders autorizzati ai sensi dell’art. 2 che intendono proseguire l’attività di stoccaggio presso depositi ausiliari oltre il biennio di validità, hanno l’obbligo presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza, una nuova istanza. I “Traders”, sono operatori commerciali del settore petrolifero che, non avendo a disposizione proprie strutture di deposito (ovvero avendole in luoghi diversi da quelli in cui i prodotti vengono esitati), si avvalgono di impianti di proprietà di terzi appartenenti a depositari autorizzati o di destinatari registrati.
Con la nota Prot. 230452/RU del 15 luglio 2020, l’Agenzia delle Dogane comunica ora le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare a tale obbligo, disponibili a partire dal 16 luglio 2020 sul Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM). Per le relative istruzioni si rinvia al testo della nota..