Con la Risposta a interpello n. 217 del 14 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che quando il servizio di sosta rappresenta un’operazione accessoria rispetto al servizio reso dagli spedizionieri doganali a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per lo svolgimento delle operazioni doganali (non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 9, n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cd. “decreto IVA”), anche il servizion di sosta potrà essere considerato non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 12. A sua volta, precisa l’Agenzia che il servizio di sosta può essere considerato come operazione accessoria rispetto all’operazione doganale effettuata dagli spedizionieri doganali solo se l’ingresso e la sosta dell’automezzo nell’area relativa sono operazioni necessarie e indispensabili per rendere possibile l’espletamento delle formalità doganali in questione.