Con la risposta n. 305/2020 ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito alle cessioni intracomunitarie e prova del trasferimento dei beni. L’Agenzia chiarisce che l’articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di IVA (che tratta degli oneri documentali riguardanti le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE), prevede una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario. In tutti quei casi in cui tale presunzione non è applicabile, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore della norma in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni (vedasi la circolare n. 12/E del 12 maggio 2020). Tale prassi individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria.