Con comunicazione urgente Prot. 71771 del 31 maggio 2010, l’Agenzia delle Dogane avvisa che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della determinazione direttoriale 1° aprile 2010, prot. 38869/RU (Vedasi la newslettr CNSD 15/2010), a decorrere dal prossimo 1° giugno la ricezione del documento amministrativo elettronico (e-AD) e la trasmissione della relativa nota di ricevimento devono essere effettuate in forma esclusivamente elettronica.
Pertanto, in applicazione del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 (che ha modificato il testo unico accise, ossia il d.lgs 26 ottobre 1995, n. 504), e analogamente a quanto già accade attualmente per la circolazione con la scorta del DAA cartaceo, per ciascun trasferimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il destinatario prenderà in carico i prodotti ricevuti, annotando nel relativo registro di carico e scarico, nello stesso giorno dell’introduzione in deposito, i dati relativi alla qualità ed alla quantità degli stessi, al soggetto ed all’impianto speditore ed al codice di riferimento amministrativo (ARC) attribuito dal sistema informatizzato all’e-AD a seguito della convalida della relativa bozza.
Conseguentemente e senza indugio, il destinatario presenterà la nota di ricevimento al sistema informatizzato che, dopo averne verificato elettronicamente i dati, procederà a convalidarla. Qualora i dati inseriti dal destinatario non siano validi, il sistema informatizzato ne darà immediata comunicazione.
L’Agenzia precisa altresì che le norme relative alla tenuta del registro di carico e scarico non si applicano al destinatario registrato di cui all’articolo 8, comma 2, del testo unico accise (destinatario occasionale).
Qualora il destinatario riscontri una differenza, in eccesso o in difetto, sulla quantità di prodotto effettivamente pervenuta rispetto a quella indicata nell’e-AD, ne dovrà dare attestazione nella nota di ricevimento, inserendo i dati richiesti negli appositi campi (Indicatore di eccesso o difetto, Difetto o eccesso osservati, ecc.). Nel caso in cui le deficienze di prodotto riscontrate siano superiori ai cali ammessi dalla normativa vigente, il destinatario dovrà conseguentemente valorizzare il campo “Codice del motivo di insoddisfazione” della nota di ricevimento, nonché darne immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di consegna, indicando la differenza riscontrata sia in valore assoluto che come percentuale del carico.
In tale ultima evenienza, l’Ufficio delle dogane definirà l’ammontare dell’accisa che deve essere corrisposta, sulla base dell’intero quantitativo mancante, e la convalida della nota di ricevimento non comporterà lo svincolo della cauzione fino alla corresponsione dell’imposta.
I destinatari che intendano rigettare l’e-AD, prima dell’arrivo dei prodotti spediti in regime sospensivo, dovranno inviare l’apposito messaggio elettronico ai fini della convalida da parte del sistema informatizzato.
Alla circolazione dei prodotti in sospensione da accisa che avviene con la scorta dell’e-AD, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 6 dell’attuale testo unico accise, non risulteranno applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, incompatibili con le modalità operative sopra descritte.
Le descrizioni dei tracciati record corrispondenti ai messaggi elettronici sopra ricordati, con le relative condizioni e regole di compilazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle dogane.