Con la Circolare N. 37 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane comunica che nell’ambito delle iniziative volte a supportare gli operatori economici impegnati nelle operazioni di esportazione, è stato realizzato uno snellimento procedurale per le attività di reintroduzione per l’immissione in libera pratica presso uffici doganali nazionali delle merci precedentemente esportate, considerato che tali operazioni hanno avuto negli ultimi anni un sensibile incremento a seguito delle nuove modalità di vendita anche su piattaforme e-commerce.
L’art. 203 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) prevede l’esenzione dai dazi all’importazione, ove richiesta dalla persona interessata, per le merci che, dopo essere state inizialmente esportate dal territorio dell’Unione, vi sono reintrodotte e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica. Tale franchigia è concessa se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.
Ad oggi, al momento della reimportazione di tali merci la persona interessata può chiedere la reintroduzione in franchigia presentando copia della dichiarazione di esportazione e altra documentazione idonea a rendere possibile il controllo dell’identità della merce da importare con quella precedentemente esportata, nonché a dimostrare che le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. Ai fini della verifica di quanto dichiarato, le operazioni di reintroduzione in parola sono sottoposte a controlli fisici o documentali, secondo le consuete modalità. Ferma restando la possibilità di continuare ad operare secondo tale procedura, per le aziende operanti nel settore e- commerce aventi determinati requisiti è stata introdotta, con la Determinazione Direttoriale prot. 329619/RU del 24/09/2020 (vedasi la precedente newsletter CNSD), una procedura semplificata per velocizzare l’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia e rimodulare i controlli. In particolare, l’art. 1 della Determinazione prot.329619 prevede la possibilità, per i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, di chiedere il rilascio di un’autorizzazione preventiva allo svolgimento di operazioni di reintroduzione in franchigia, di validità annuale. L’autorizzazione in esame riguarda tutte le operazioni della specie che saranno effettuate nell’arco di validità della stessa e pertanto il soggetto interessato non sarà tenuto a chiedere un’autorizzazione per ogni singola reintroduzione.
La Circolare N. 37 del 2 ottobre 2020 fornisce le indicazioni per la presentazione dell’istanza nonché per la successiva istruttoria. In particolare, la circolare stabilisce che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’operatore dovrà presentare l’istanza utilizzando il formulario in allegato alla circolare all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali o del terzo nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 2, della determinazione. In tale istanza, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza di una serie di requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività elencati dalla circolare, per i qualisi rimanda al testo della circolare. Inoltre, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che ai fini del computo delle operazioni richieste di cui al punto 1 dell’elenco (realizzazione di un numero minimo pari a 100 reintroduzioni di merce in franchigia effettuate nell’ultimo mese), alla luce del disposto dell’art.190 del CDU, andranno considerati gli “articoli” oggetto delle dichiarazioni doganali e non già le singole dichiarazioni doganali di reintroduzione. Invece, nell’eventualità in cui che l’operatività doganale sia delegata ad un soggetto terzo ai sensi dell’art. 4, comma 2, il requisito di cui al punto 2 dell’elenco (possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario autorizzato transito”), esso può considerarsi soddisfatto anche se le autorizzazioni al luogo approvato ed al destinatario autorizzato sono state concesse a tale soggetto.
Infine, viene richiamata l’attenzione sulla necessità che, al momento della presentazione dell’istanza, siano già soddisfatti i criteri di cui al punto 5 dell’elenco, ossia di affidabilità e di adeguatezza delle scritture commerciali e di trasporto di cui all’art. 39, lettere a) e b), CDU, nonché già ottenute le autorizzazioni doganali, previste al punto 2 dell’elenco, per lo sdoganamento presso luogo approvato e come destinatario autorizzato transito. Per la dichiarazione dei carichi pendenti, viene allegata alla circolare il modello di autocertificazione (all.2) riguardante l’assenza dei carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all’art. 24 del Reg. esecuzione (UE) 2015/2447.