Con determinazione direttoriale del 9 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane, congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica) ha definito le procedure da osservare nel caso di importazione di giocattoli e dispositivi di protezione individuale (DPI). Il documento definisce in particolare il meccanismo di sdoganamento (condizionato) in attesa dell’esito degli accertamenti analitici, chiarendo che, con particolare riferimento alle importazioni di giocattoli selezionate per l’invio di campioni che non evidenzino una pericolosità palese per la sicurezza dei consumatori e che posseggono i requisiti formali e documentali previsti dalle normative UE di settore, su richiesta motivata degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana, e in attesa dell’esito degli accertamenti analitici effettuati dai laboratori, l’Ufficio delle Dogane adotta un provvedimento di sospensione dello svincolo ex. art. 27 del Regolamento (CE) 765/2008 e può procedere allo sdoganamento con contestuale emissione di una bolletta doganale A20 per l’invio della spedizione presso il luogo di destinazione indicato dall’importatore, ma con divieto di immissione nel mercato.
Nei casi di esito conforme delle analisi di laboratorio, l’Ufficio delle Dogane procede a svincolare direttamente le merci senza indugio, mentre il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico – che ritardava ulteriormente la messa a disposizione della merce per i fini previsti dal regime doganale alla quale era stata vincolata – è stato eliminato.
Per quanto riguarda invece l’importazione di giocattoli che evidenziano fondati sospetti di pericolosità per la sicurezza dei consumatori, l’Ufficio delle Dogane, dopo aver adottato il provvedimento di sospensione dello svincolo ex. art. 27 del Regolamento CE 765/2008, acquisisce tutta la documentazione inerente all’importazione e procede al prelevamento di campioni per le successive analisi da parte dei laboratori di ADM. Anche in questo caso, nei casi di esito conforme delle analisi di laboratorio, l’Ufficio delle Dogane procede direttamente a svincolare le merci senza indugio e senza il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre in caso di esito difforme delle analisi di laboratorio, il responsabile del laboratorio trasmette una relazione di servizio allegando i relativi certificati aventi fede pubblica all’Ufficio delle Dogane che, ove ne ricorrano i presupposti, segnala la notizia di reato all’Autorità giudiziaria competente per l’attivazione delle conseguenti operatività con le Forze di Polizia. In questa ultima ipotesi, nonché nei casi in cui residui il sospetto di mancato possesso dei requisiti formali e documentali previsti dalle normative UE di settore, l’Ufficio delle Dogane, dopo aver acquisito gli esiti difformi delle analisi di laboratorio, procede a darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l’adozione della decisione definitiva.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della determinazione direttoriale in commento.