Con la determinazione direttoriale Prot.: 386291/RU del 31 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia. L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale, ed i soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)”.
Per poter ottenere il rilascio della autorizzazione in questione, il soggetto richiedente dovrà presentare istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali e dimostrare la sussistenza di una serie di requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo, tra cui l’effettuazione di un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese ed essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”. Per gli altri requisiti e condizioni si rinvia al testo della determinazione direttoriale.