Con sentenza della Quarta Sezione del 14 gennaio 2010 (Cause riunite C-430/08 e C-431/08), la Corte di Giustizia UE si pronuncia in merito all’interpretazione degli artt. 78, 203 e 239 del Codice doganale comunitario. Nel caso in cui una merce venga introdotta nella Comunità europea sotto il regime di perfezionamento attivo e sulle dichiarazioni presentate all’atto della riesportazione delle merci fuori della Comunità sia utilizzato, per sbaglio, un codice di regime doganale errrato (per la precisione, di un codice che identifica le merci come «esportazione definitiva» piuttosto che come «riesportazione»), sorge un’obbligazione doganale conformemente all’art. 203, n. 1, CDC, e all’art. 865, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC) L’art. 78 CDC consente in tal caso di procedere alla revisione della dichiarazione di esportazione delle merci al fine di correggere il codice di regime doganale erroneamente attribuito dal dichiarante. Le autorità doganali, da parte loro, sono tenute a verificare da un lato se le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato siano state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti e se gli obiettivi del regime di perfezionamento attivo non siano stati messi in pericolo (in quanto le merci oggetto di tale regime doganale sono effettivamente state riesportate), nonché ad adottare, eventualmente, le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.
Allegati: Corte – 2010 – Causa C430_08 – Causa – 20122008, Corte – 2010 – Causa C430_08 – Sentenza – 13032010