Con la Nota n° 42248 del 4 giugno 2010, l’Agenzia delle Dogane informa dell’avvenuta adozione, in ambito comunitario, di un’intesa sull’uso della distinta di carico in luogo dell’elenco degli articoli per le dichiarazioni di esportazione trasmesse in via telematica e gestite attraverso il sistema ECS (documento TAXUD 155095/2009 Rev.3 del 02.12.2009 – allegato alla nota in commento).
L’intesa in oggetto, adottata nell’ottica di semplificazione degli adempimenti, mira a rendere più snelle le procedure connesse all’espletamento delle formalità doganali soprattutto per i corrieri espresso, i quali operano in tempi molto ristretti per l’effettuazione delle spedizioni. Tale circostranza ha infatti indotto la Commissione a proporre per il regime dell’esportazione, una soluzione già adottata per il transito comunitario (TAXUD/1952/2003 IT del 15.12.2003).
Nel contesto di tale regime si era infatti avuto modo di constatare che la stampa dell’elenco degli articoli, una volta ricevuto il messaggio di svincolo dal sistema NCTS, comportava per le imprese del settore ritardi non sostenibili con i tempi previsti per le consegne. A ciò si era posto rimedio consentendo l’utilizzo della distinta di carico, predisposta e stampata con procedure informatiche direttamente dagli operatori ed in anticipo rispetto alla ricezione del messaggio di svincolo delle merci. La semplificazione in questione è così stata estesa dal regime del transito a quello dell’esportazione.
La parte dispositiva del documento della TAXUD si compone di un allegato che disciplina l’uso delle distinte di carico e di un’appendice che fornisce le indicazioni sul modello e sulle informazioni che esso deve contenere. La nota dell’agenzia delle dogane completa questo documento, fornendo le relative istruzioni operative.
In particolare, viene disposto che spetta agli uffici delle dogane di autorizzare gli operatori, su loro espressa richiesta, ad utilizzare la distinta di carico in luogo dell’elenco degli articoli, quale parte descrittiva del documento di accompagnamento dell’esportazione (DAE). Ciò potrà avvenire a condizione che gli operatori si avvalgano della trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
1) il volume degli elenchi di articoli da stampare deve essere tale da ritardare notevolmente la spedizione delle merci interessate:
2) la dichiarazione d’esportazione deve contenere tutti i dati richiesti per ogni articolo della dichiarazione stessa;
3) nella casella 31 del documento di accompagnamento di esportazione va indicato che l’elenco degli articoli è sostituito dalla distinta di carico, con l’indicazione del numero totale di pagine di tale distinta di carico;
4) sono state rispettate tutte le altre norme e condizioni previste dal sistema di controllo elettronico delle esportazioni.
Per il rispetto della condizione di cui al punto 3), l’operatore economico potrà alternativamente fare ricorso ad un timbro conforme al modello indicato a pag. 2 della nota o ad una riproduzione elettronica dello stesso.
Le distinte di carico dovranno inoltre essere conformi al modello indicato nel titolo I dell’appendice all’intesa in oggetto e contenere le indicazioni contemplate nel titolo II.
In particolare, per ogni articolo inserito nella distinta di carico dovrà essere riportato quanto indicato nella dichiarazione di esportazione conformemente agli allegati 37 e 38 del Reg. CEE n. 2454/93: marchi numeri quantità e natura dei colli, descrizione delle merci (casella 31), codice delle merci (casella 33), massa netta (casella 38), riferimento del documento precedente (casella 40), eventuali certificati e autorizzazioni (casella 44).
La distinta di carico dovrà essere munita dello stesso MRN (movement reference number) attribuito dal sistema al documento di accompagnamento di esportazione (DAE). Ad uno stesso DAE non potrà ovviamente essere allegata sia la distinta di carico che l’elenco degli articoli, considerato che entrambi assolvono la medesima funzione.
Tale semplificazione, riguardando solamente il documento di accompagnamento delle merci, non comporterà modifiche alla compilazione della dichiarazione doganale di esportazione e alle modalità di trasmissione con procedimento informatico, che pertanto restano immutate.