Con comunicato del 9 dicembre 2020, l’Agenzia delle Dogane informa che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L387 del 19 novembre 2020 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/1727 – che entra in vigore in data odierna – con il quale è stato modificato il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 nella parte in cui disciplina la figura dell’Operatore Economico Autorizzato. In particolare, al fine di al fine di garantire un’interpretazione, per quanto possibile, uniforme tra tutti gli Stati membri è stato modificato l’art. 24 del Reg. (UE) n. 2447/2015. Tra i chiarimenti forniti con la nuova formulazione della norma si evidenziano:

  • l’arco temporale entro il quale possono essere prese in considerazione le infrazioni gravi e ripetute in ambito doganale e/o fiscale ed il momento dal quale far decorrere detto arco temporale;
  • la tipologia di decisione (se amministrativa o giudiziaria) che deve essere presa in considerazione per la valutazione delle infrazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e/o fiscale;
  • i soggetti da controllare nel caso in cui il richiedente lo status di AEO sia una persona giuridica (sia per le infrazioni gravi e ripetute in ambito doganale e fiscale sia per i reati);
  • l’ambito all’interno del quale occorre verificare la presenza di infrazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e/o fiscale o di reati gravi.

Quanto sopra è applicabile a tutte le decisioni doganali che prevedono il requisito di cui all’art. 39 a) e quindi l’applicazione dell’art. 24 del Regolamento di Esecuzione.