Con recente Avviso pubblicato in data 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Dogane ha ricordato che l’art. 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato recentemente oggetto di approfondimento sia da parte dell’Agenzia delle Entrate, con Circolare 26/E del 15 ottobre 2020, che da parte dell’Agenzia delle Dogane con Circolare n. 45 del 26 novembre 2020. L’abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dal citato comma 1 dell’articolo 124, per essere ammesso al regime agevolativo, deve rispettare i seguenti requisiti:
- a) essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla Circolare 12/2020 di ADM; b) essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico (DM); c) essere utilizzato per finalità sanitarie.
Per quanto attiene al requisito di cui alla lettera c), stante l’assenza di limiti soggettivi posti dalla norma e in ragione della circostanza che i beni contemplati dall’art. 124, comma 1, sono considerati, per volontà esplicita del Legislatore, come intrinsecamente idonei a contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19, si è ritenuto che tale requisito può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso.
La finalità sanitaria e il suddetto chiarimento fornito dalla menzionata circolare 45 ha creato in fase applicativa numerosi dubbi interpretativi, in particolar modo per la categoria merceologica dei guanti classificati come DPI di prima categoria che “normalmente” sono destinati ad usi non specificatamente sanitari.
Con la FAQ che segue – condivisa con l’Agenzia delle Entrate – si è inteso, pertanto, fare definitivamente chiarezza sull’argomento specificando che l’agevolazione prevista dal citato articolo 124 non possa ritenersi applicabile ai guanti che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) in quanto tale requisito li rende palesemente incompatibili con la finalità sanitaria.
Domanda: Sono un importatore di guanti classificati DPI di I Categoria destinati a cliente grossista che li destinerà alla grande distribuzione. Questi guanti, privi dell’espressa indicazione di uso sanitario e non dichiarati monouso, possono beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.124 D.L. 34/2020 e delle successive circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 15/10/2020 e dell’Agenzia delle Dogane n. 45/D del 26/11/2020?
Risposta: L’esenzione di cui all’art. 124 D.L. 34/2020 spetta esclusivamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati come DPI di qualsiasi categoria o come DM. Per finalità sanitaria dei beni in commento devono intendersi quelli che sono idonei a contrastare il diffondersi di pandemie, proteggendo nello stesso tempo lavoratori e utenti.
Spiegazione: La circolare n. 45/D di ADM avente ad oggetto il regime di riduzione IVA (esenzione fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe) per le importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID‐19 apporta significative delucidazioni circa l’applicazione dell’art. 124, comma 1, del D.L. 34/2020 in linea con quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 26/E.
In particolare viene ribadita la ratio della norma che, a fronte dell’individuazione di uno specifico elenco tassativo di beni ritenuti come intrinsecamente idonei a contrastare il diffondersi del COVID, non pone invece limiti soggettivi quale condizione per l’applicazione del beneficio fiscale che risulta riconoscibile per “qualsiasi cedente, acquirente, nonché stadio di commercializzazione”, inclusa l’importazione, tanto che il beneficio stesso è ammesso per tutte le “cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti”.
Fatta questa premessa la circolare n. 45/D si sofferma sull’ammissione al trattamento agevolato degli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” per i quali, trattandosi di beni potenzialmente destinabili ad utilizzi in diversi ambiti, è stato il legislatore stesso a prevedere per questi prodotti un’ulteriore qualificazione per potergli concedere l’agevolazione fiscale.
In sostanza, i prodotti rientranti in tale categoria merceologica potranno essere ammessi al regime agevolativo se, oltre ad essere ricompresi nell’elenco tassativo di cui all’articolo 124, comma 1, del D.L. 34/2020 (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, per quanto qui interessa) rispettino i seguenti tre requisiti:
- a) Essere classificati in uno dei codici TARIC di cui alla tabella allegata alla circolare ADM 12/2020 b) Essere qualificati come Dispositivi di Protezione Individuale – DPI indipendentemente dalla categoria di appartenenza (conformi al Reg. UE 2016/425) o dispositivi medici DM (conformi alla direttiva 42/93/CEE)
- c) Essere utilizzati per finalità sanitarie
Per quanto riguarda il requisito c) il documento di prassi di ADM afferma che il medesimo possa ritenersi soddisfatto “ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso”.
Alla luce delle predette indicazioni si ritiene che i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del citato regime agevolativo IVA ex art. 124 DL 34/2020.