Come noto, il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (“nomenclatura combinata” o “NC”) che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci. Lo stesso regolamento istituisce inoltre una tariffa integrata dell’Unione europea (“TARIC”) che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci. I codici statistici TARIC sono stabiliti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza “Allegati tariffari”, allegato 10 “Codici statistici TARIC”.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 (2) della Commissione ha introdotto nuove sottovoci TARIC per le maschere facciali di protezione a integrazione dell’allegato I, parte terza, allegato 10, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell’Unione, è stato di conseguenza opportuno creare sottovoci TARIC supplementari che consentono di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, limitando cosí le conseguenze di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, data l’importanza dei vaccini SARS-CoV-2, si è ritenuto necessario creare un codice NC al fine di monitorare anche l’esportazione di tali prodotti. È stato pertanto modificato di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Le modifiche in questione sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2021.