Con la Risposta n. 632 del 29 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde alla richiesta di chiarimenti presentata da una società di diritto tedesco con sede legale in Germania senza alcuna posizione fiscale in Italia, né una stabile organizzazione, né un rappresentante fiscale la quale svolge attività di commercio all’ingrosso di articoli per la casa, acquistando i beni commercializzati presso imprese anche estere e rivendendoli sul territorio nazionale, in altri Paesi dell’Unione Europea o extra- comunitari. Tra i fornitori dell’istante figura anche un venditore italiano, i cui rapporti commerciali sono regolati da un contratto di compravendita, che prevede, tra l’altro, la clausola EXW con la quale la società di diritto tedesco incarica un vettore di ritirare la merce presso il venditore italiano nel luogo da quest’ultimo indicato (di regola, la fabbrica o il magazzino), e di consegnare la medesima merce al cliente finale. L’istante chide all’Agenzia delle Entrate se la sua interpretazione riguardo la non imponibilità della cessione della merce effettuata nei suoi confronti dal fornitore italiano è corretta in quanto rientrante in una triangolazione comunitaria. Si ricorda che in base all’art. 41, D.L. n. 331/1993, affinché una cessione di beni a un soggetto comunitario possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria, usufruendo conseguentemente della non imponibilità ad IVA, è necessario che l’operazione:
– intercorra tra due soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati Membri diversi;
– sia a titolo oneroso;
– comporti l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene mobile materiale;
– includa la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato comunitario.
La spedizione o il trasporto possono peraltro essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto. Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, altrimenti la cessione non beneficia della non imponibilità IVA.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta precisa che nell’ambito di una triangolazione comunitaria, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea, la stessa deve essere ammessa – con forza di presunzione relativa – quale dimostrazione dell’avvenuto arrivo dei beni nell’altro Stato membro, chiarendo altresi che qualora sia in possesso di tali informazioni, non è necessario esibire il documento di trasporto CMR od altri documenti di trasporto firmati dal destinatario. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della Risposta n. 632 del 29 dicembre 2020.