Con la Circolare N. 2/2021 del 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, nell’annunciare l’orientamento ad adottare la completa digitalizzazione dei certificati di origine nel lungo periodo, riscontra talune difficoltà nella corretta applicazione della procedura per la digitalizzazione del processo che è stata sviluppata da ADM, risultando frequentemente precluso l’allineamento dei dati nella fase di stampa dei certificati EUR1, EURMED e A.TR. , a causa della riscontrata circostanza dell’utilizzo, da parte degli operatori economici, di una pluralità di modelli cartacei tra di loro diversi e, spesso, non conformi a quelli ufficiali che risultano allegati ai singoli Accordi in materia di origine delle merci.

Pertanto, Al fine di contenere le criticità connesse alla difficoltà di allineamento dei dati, l’utilizzo della procedura per la digitalizzazione del processo relativo ai certificati EUR1, EURMED e A.TR diviene obbligatoria, a decorrere dal 19 gennaio 2021, limitatamente alla fase della richiesta.

ADM annuncia quindi che verranno successivamente fornite le pertinenti istruzioni di carattere operativo per la gestione della stampa del certificato e ciò consentirà anche il completo smaltimento di eventuali scorte di modulistica nella disponibilità degli operatori economici.

Con la successiva Determinazione Direttoriale Prot. 23641/RU del 21 gennaio 2021, l’Agenzia rilascia le istruzioni per la richiesta ed il rilascio dei Certificati per via telematica.

Per quanto attiene la modalità di rilascio si precisa che l’esportatore, direttamente o per il tramite del suo rappresentante doganale, richiede il Certificato specificando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione doganale di esportazione -uno dei seguenti codici:

  • 26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1;
  • 27YY richiesta del certificato A.T.R.;
  • 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED;

L’inserimento di uno dei citati codici nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione sostituisce la presentazione del “formulario di domanda” disciplinato con Circolare n. 11D/2010 e ha valenza di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 della sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale delle merci come risultanti dai dati qualitativi e quantitativi riportati nella dichiarazione doganale medesima.

L’utilizzo dei codici citati comporta pertanto piena assunzione di responsabilità da parte del dichiarante anche in relazione alla pronta disponibilità dei documenti che comprovano l’origine unionale delle merci, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00.

Ai fini della stampa del Certificato, gli Operatori continueranno ad utilizzare i propri sistemi informativi e procederanno autonomamente alla stampa delle informazioni coerentemente con quelle riportate nella dichiarazione doganale di esportazione sui modelli o formulari riportati negli allegati ai protocolli origine e nella Decisione n. 1/2006 per l’ATR.

Successivamente alla stampa, il Certificato sarà presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro conalbi e della firma del funzionario preposto.

Fino al 30 aprile 2021 rimarrà invariata l’attuale modalità di utilizzo dei modelli previdimati secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 2/2021. In tale caso la stampa avverrà sul Certificato precedentemente timbrato e firmato, senza necessità che l’Operatore Economico debba dunque ulteriormente rivolgersi all’Ufficio competente.

Il soggetto che ha richiesto un Certificato potrà richiederne un duplicato procedendo ad una nuova stampa con le modalità descritte nell’articolo 4 e presentando apposita istanza all’Ufficio   delle Dogane competente, al fine dell’apposizione del timbro e della firma.