ADM informa, con Avviso del 22 genaio 2021, che il rischio di insorgenza di un ulteriore debito in conseguenza di un possibile controllo a posteriori delle obbligazioni doganali impone l’adozione di valutazione “caso per caso”.

L’istanza di svincolo presentata dall’operatore economico sarà pertanto attentamente valutata tenendo conto sia delle esigenze di tutela dell’erario sia della celerità chiesta dagli stakeholder, considerando in particolare tutti gli elementi, soggettivi e oggettivi, riconducibili al soggetto garantito ed all’operazione/procedura sottesa alla garanzia, ed effettuando una mirata valutazione del rischio di insorgenza di un’obbligazione futura conseguente ad un controllo a posteriori delle transazioni coperte dalla garanzia valutata.

Ad eccezione delle fattispecie di seguito elencate, gli Uffici opereranno tale valutazione sulla base di apposite check list interne predisposte per agevolare ed uniformare l’azione amministrativa e per armonizzare le procedure in termini di tempistiche e condizioni, assicurando, nel contempo, l’effettiva omogeneità nazionale nel rapporto con gli operatori economici interessati.

L’attività istruttoria sarà svolta nel rispetto della celerità richiesta dal citato art.98 CDU, e comunque nel termine generale di 120 giorni dalla richiesta, come previsto dall’art. 22 CDU.

Particolare celerità sarà garantita alle decisioni di svincolo delle garanzie prestate in contanti anche in applicazione del citato art.150 RE.

Relativamente alle garanzie prestate a fronte di autorizzazioni alla Dilazione di pagamento, l’ufficio, alla scadenza della garanzia ed al verificarsi della condizione estintiva dell’obbligazione, di cui all’art.124.1b del CDU – totale pagamento dell’importo garantito – provvederà allo svincolo immediato della garanzia, se richiesto, senza ulteriori accertamenti.

Con riguardo, invece, allo svincolo di cauzioni prestate in relazione a domande di assegnazione di contingenti considerati critici, considerato che con l’assegnazione positivamente conclusa il contingente in questione perde la qualifica di “critico” e viene regolamentato sulla base della disciplina generale dell’art. 153 RD, l’Ufficio delle Dogane, in presenza di apposita istanza, procederà allo svincolo della garanzia effettuando controlli ridotti rispetto a quelli sopra indicati.

Il diniego totale o parziale di svincolo sarà adottato dall’Ufficio con motivata decisione, e in ogni caso nel rispetto del diritto al contraddittorio, ai sensi dell’art.22.6 CDU.