L’Agenzia Dogane e Monopoli, Con la Circolare n. 9/21, del 3 marzo 20121, annunciata con Avviso in pari data , in relazione ad una corretta definizione del trattamento iva per le importazioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza, considerato che, in base all’articolo 68, lett. c) del citato D.P.R. n.633/1972, le disposizioni commentate nella Circolare si applicano anche alle importazioni dei beni della specie, per una corretta attuazione delle medesime in ambito doganale, fornisce il seguente quadro sinottico del trattamento ai fini IVA afferente ai prodotti in questione:
sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”;
- sono esenti dall’IVA le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 “Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”. Ai beni compresi nell’Allegato 2.1 si applica l’esenzione dall’IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l’esenzione dall’IVA si applica per le importazione effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Sono per allegati nel corpo della circolare i menzionati allegati.
La circolare è stata comunicata alle Associazioni di categoria con Nota 66903/RU del 3/03/2021.