Con il Regolamento (Ue) 2021/444 Del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Marzo 2021, viene istituito il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013.

L’obiettivo generale del programma è di sostenere l’unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. 2.Gli obiettivi specifici del programma sono di sostenere:

  1. l’elaborazione e l’attuazione uniforme della normativa e della politica doganale;
  2. la cooperazione doganale;
  3. lo sviluppo della capacità amministrativa e informatica, anche per quanto riguarda le competenze umane e la formazione, nonché lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;
  4. l’innovazione nel settore della politica doganale.

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 950 milioni di euro a prezzi correnti.

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

  1. i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
  2. i paesi della politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
  3. altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione,