Con Avviso del 30 marzo 2021, ADM informa i soggetti interessati della avvenuta pubblicazione della Determinazione Direttoriale n. 93814/RU del 29 marzo 2021, relativa all’invio per via non telematica delle dichiarazioni annuali del gas naturale e dell’energia elettrica.
Tale disposizione prevede che, fermo restando il rispetto del termine del 31 marzo previsto dall’articolo 26, commi 13 e 14, dall’articolo 53, comma 8, e dall’articolo 53-bis del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica possono comunque assolvere tale adempimento, in caso di difficoltà operative nell’utilizzo della Nuova Piattaforma di Accoglienza, mediante trasmissione via pec al competente Ufficio locale della predetta dichiarazione in forma cartacea compilata in tutte le sue parti.
Tale provvedimento informa inoltre che, In caso di mancato consolidamento mediante l’invio telematico di cui al comma 1, si rende applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, fermo restando che da tale condotta non derivi evasione o tentativo di evasione d’imposta.