ADM informa i soggetti interessati della avvenuta pubblicazione della Determinazione Direttoriale n. 100615/RU del 6 aprile 2021, relativa alle procedure di commercio elettronico.
Tale disposizione prevede:
nell’ambito di applicazione, che, fino all’entrata in vigore delle norme di cui al c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di valore trascurabile destinate a un soggetto privato, originate da transazioni derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti a seguito di ottenimento di autorizzazione (rilasciata in via preventiva).
Per l’Elenco e le Sezioni, i soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria di soggetto autorizzato e con l’indicazione della soglia di riferimento; gli operatori già autorizzati ad utilizzare modalità dichiarative semplificate sono iscritti d’ufficio nella rispettiva categoria del suddetto Elenco. Le autorizzazioni all’utilizzo delle semplificazioni dichiarative già rilasciate ad operatori privi dei requisiti prescritti dalla Determinazione decadono automaticamente decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Per le Semplificazioni concesse i soggetti autorizzati potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta. La semplificazione di cui al comma 1 è applicabile anche alle operazioni della specie svolte dai soggetti autorizzati in procedura ordinaria presso dogana. Sono escluse le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toeletta, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Per i Requisiti di accesso, il rilascio dell’autorizzazione per l’iscrizione alla sezione “Altri operatori economici” è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti di tipo oggettivo e soggettivo: 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della determinazione; nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021; possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”; utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S; tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare le fasi spostamento-merci; possibilità per ADM di accedere alla piattaforma “logistica” entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto; adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce; predisposizione di procedure che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.
Per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro è necessario il soddisfacimento delle seguenti condizioni: titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento, connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale, e relativa garanzia; a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia; invio dell’informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446. Dal 15 giugno obbligo di utilizzo del messaggio H7 in ambiente reale per tali spedizioni. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza dell’autorizzazione alla semplificazione. I soggetti autorizzati alla semplificazione devono garantire i seguenti adempimenti: corretta compilazione della dichiarazione doganale a dati ridotti, secondo le modalità descritte in apposito disciplinare di servizio redatto dall’ufficio competente ai sensi dell’art.6.1, a seguito dell’iscrizione all’Elenco “e-commerce P4I”, oppure già impartite nelle autorizzazioni possedute dai soggetti iscritti d’ufficio ai sensi dell’art.2.2; per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale fornire il dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che
successivamentedichiarate; per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, fornire elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, per verificare che i diritti dovuti siano stati indicati in modo corretto e che la merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni; consentire all’Agenzia di inter-operare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l’acquisto effettuato.