Con risposta n.260 ad istanza d’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai mutati obblighi fiscali dei soggetti esteri a seguito della Brexit.
Con tale provvedimento AE chiarisce che gli operatori del Regno Unito che, prima del 1° gennaio 2021, già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.
Per quanto attiene il quesito sul trasferimento del plafond IVA dal numero d’identificazione diretto del soggetto non residente al rappresentante fiscale, nel presupposto che il soggetto passivo abbia i requisiti per assumere lo status di esportatore abituale, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretta la soluzione volta a consentire al rappresentante fiscale della Società di utilizzare il plafond IVA maturato in capo al numero identificativo IVA che è stato utilizzato ante Brexit della medesima società.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla documentazione allegata.