Con istanza di interpello rivolta all’Agenzia delle Entrate, una società che svolge l’attività di cessione, noleggio, gestione e manutenzione di apparecchiature biomedicali (tra cui, a titolo esemplificativo, ventilatori polmonari, ecotomografoportatile, elettrocardiografo e tomografo computerizzato), chiede di conoscere quale sia il regime IVA da applicare allecessioni che pone in essere nei confronti dei soggetti legittimati di cui alla lettera c)dell’art. 1, comma 1, della Decisione UE n. 2020/491 (“[…]organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità Nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesseanche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per farfronte alle proprie necessità per tutta la durata del proprio intervento” ), per conto dei quali sarà effettuata l’importazione dei beni destinati a fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
L’Agenzia fornisce ampio e dettagliato parere con la risposta 507/2021, ritenendo che si ritiene che, a seguito delle proroghe operate dalla Commissione Europea al regime di esenzione dai dazi doganali e dall’Iva delle importazioni di merci destinate a fronteggiare la pandemia di Covid-19, in ragione del perdurare della situazione di emergenza, restino immutate la ratio e le finalità dell’agevolazione introdotta dalla originaria Decisione UE n. 2020/491.
Pertanto, la società interpellante potrà usufruire del regime agevolativo, in qualità di soggetto che effettua le operazioni di importazione per conto dei soggetti legittimati, anche su implicito mandato, e, del pari, con riferimento alla successiva cessione effettuata nei confronti di questi ultimi, nel rispetto delle condizioni e dei termini espressi nella Decisione della Commissione UE n. 2020/491 e nel documento di prassi su citato (circolare n. 11/E del 2020).
Al riguardo, in relazione alla successiva cessione a favore dei soggetti legittimati
(in relazione ai quali non corre obbligo per l’Agenzia di riscontrare in questa sede ipresupposti di legittimazione) l’interpellante dovrà emettere fattura in esenzione “ai sensi della Decisione della Commissione UE n. 2020/491”. Al fine di evidenziare in fattura elettronica il titolo di esenzione, si suggerisce di valorizzare il blocco “Altri dati gestionali” compilando il campo 2.2.1.16.1 con la dicitura BENECOVID e poi ilcampo 2.2.1.16.2 con la dicitura Esente IVA ai sensi della Decisione UE n.2020/491.