L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 509 del 26 luglio 2021 ha fornito chiarimenti in tema di IVA in importazione e contratto di consignment stock.
L’articolo 67 del “Decreto IVA” individua le operazioni che costituiscono importazioni in relazione alle quali l’IVA deve essere accertata, liquidata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli all’atto della immissione in libera pratica.
Per l’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.) ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana, che può essere fatta da chiunque presenti in dogana la merce.
L’importazione si considera effettuata all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’importazione da parte dell’autorità doganale che provvede a riscuotere anche la corrispondente imposta. Il documento assume così il valore di dichiarazione doganale e attesta l’avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l’adempimento delle formalità richieste.
Il debitore d’imposta (soggetto passivo dell’obbligazione doganale) è invece individuato dall’articolo 38 del T.U.L.D., secondo cui al pagamento dell’imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce e tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.
In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. In senso conforme l’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) prevede che l’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione. Per individuare il soggetto obbligato, le disposizioni unionali non fanno riferimento né all’importatore né al proprietario della merce ma al dichiarante in dogana, ossia al proprietario della merce o al soggetto tramite il quale si effettua l’importazione.
L’IVA assolta sulle importazioni rileva se e nella misura in cui la stessa rappresenti una spesa relativa alle predette importazioni in grado di influenzare il prezzo delle complessive operazioni poste in essere dal soggetto passivo nell’esercizio della propria attività.
Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza unionale ha escluso la detrazione dell’IVA all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci: tale soggetto si è limitato a assicurare il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasporto merci. Il valore delle merci trasportate quindi non concorre alla formazione del corrispettivo del trasportatore per la sua prestazione di trasporto merci.
Ai fini della detrazione è necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell’IVA in dogana sia anche colui che utilizza i beni importati nell’esercizio dell’attività propria.
Ne consegue che non può detrarsi l’IVA assolta in dogana il soggetto che paga questa imposta per conto di un altro soggetto (ad esempio, il rappresentante in dogana) in quanto i beni non formano l’oggetto della propria attività o comunque non sono inerenti ad essa.
Con il contratto di consignment stock i beni di proprietà del fornitore (in genere materie prime o semilavorati) sono trasferiti presso un deposito del cliente. Quest’ultimo, con esclusiva d’acquisto, ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento, fermo restando i limiti temporali, specificati contrattualmente.
Il differimento del momento in cui si realizza l’effetto traslativo della proprietà non influenza l’esigibilità dell’imposta relativa all’operazione. L’IVA è comunque accertata, liquidata e riscossa in dogana al momento dell’immissione in libera pratica, anche se l’acquirente italiano non è proprietario della merce. Il cessionario italiano può quindi immediatamente detrarre l’IVA dallo stesso assolta in dogana a condizione che i beni presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività e la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti.
Quindi, nonostante non si è ancora verificato il passaggio di proprietà al soggetto passivo italiano, gli spetta il diritto alla detrazione, previa annotazione della dichiarazione doganale nel registro IVA acquisti.