Con la Nota 289155/RU del 6/08/2021 ADM informa le associazioni di categoria della avvenuta pubblicazione della Determinazione direttoriale 288978/RU in pari data, nella quale, in considerazione della necessità di contrastare il commercio di merci contraffatte che innalzano i rischi per la salute pubblica, la sicurezza e violano i diritti di proprietà intellettuale recando notevole pregiudizio ai titolari dei medesimi e al sistema paese, si definiscono alcuni punti relativi alle modalità di compilazione delle istanze per la tutela del diritto della proprietà intellettuale.

Gli operatori legittimati, in base all’art. 3 del Regolamento (UE) 608/2013, a presentare, tramite il portale FALSTAFF di ADM, un’istanza di intervento dell’Autorità doganale, sono tenuti a fornire tutte le informazioni indicate dall’art. 6, paragrafo 3 del citato Regolamento come riportate nei formulari allegati al Regolamento (UE) 1209/2020, necessarie a consentire all’Agenzia di agire tempestivamente a tutela del diritto di proprietà intellettuale.

Qualora, al ricevimento di una istanza, il servizio doganale competente – Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane di ADM – ritenga che la stessa sia priva di tutte le informazioni richieste dall’art. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 608/2013, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del medesimo Regolamento, sospende
l’accettazione della domanda e sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

Sono accettate le sole domande che valorizzano i campi obbligatori in maniera corretta e integrale.

La comunicazione tempestiva e completa delle informazioni di cui sopra costituisce parametro di valutazione della compliance degli operatori economici, di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), ai fini del rilascio, mantenimento e revoca delle autorizzazioni AEO.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.