Con Risoluzione N. 89/E del 25 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello, concernente l’esatta applicazione dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’istante, società di diritto inglese, commercializza in Italia polietilene ed alluminio greggio in favore di primarie società italiane ed estere aventi ad oggetto la trasformazione ovvero il commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi.
Il polietilene, di provenienza estera, viene introdotto nel territorio dello Stato tramite immissione in libera pratica con introduzione nel deposito IVA, ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. La successiva estrazione, da effettuare per l’immissione in consumo nel territorio dello Stato, avviene tramite autofattura della Società medesima, la quale nel documento applica l’IVA nella misura del 20%. Sia l’introduzione nel deposito IVA (certificata dal documento doganale “IM Z”) che la successiva estrazione (certificata dall’autofattura) vengono effettuate dalla Società utilizzando la partita IVA del rappresentante fiscale, figura disciplinata dall’art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’alluminio primario – ulteriore bene commercializzato dalla Società – viene importato in Italia presso diversi porti italiani. Ai fini dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato viene applicata l’IVA attraverso il regime del reverse charge di cui all’art. 74, comma 8, del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972; in alternativa, il materiale in oggetta viene acquistato sul mercato nazionale presso altre società estere esercenti attività di commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi ed identificate in Italia.
Nell’istanza di interprello veniva chiesto se la Società poteva continuare a certificare le proprie cessioni interne dei suddetti materiali a mezzo di fattura, utilizzando la partita IVA del rappresentante fiscale, benché a seguito delle recenti modifiche dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 i soggetti obbligati agli adempimenti IVA per le cessioni interne effettuate da parte di soggetti non residenti sono i cessionari stabiliti nel territorio dello Stato.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il soggetto estero che ha un rappresentante fiscale in Italia con cui effettua estrazione di beni precedentemente acquistati sul mercato nazionale, all’atto della successiva cessione degli stessi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia potrà emettere fattura per proprie esigenze, ma non potrà addebitare l’imposta che il cessionario dovrà assolvere tramite il meccanismo del reverse charge. Quest’ultima modalità di assolvimento dell’imposta non si applica, invece, se la cessione di beni è effettuata da un soggetto passivo non stabilito e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionario/committente soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato.
Allegati: Agenzia Entrate – 2010 – Risoluzioni – 89E – 25082010